Non punibilità per particolare tenuità del fatto: il Legislatore rinuncia a punire

10 Aprile 2015
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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo ultimo scorso, è entrato in vigore dal 2 aprile il D. Lgs. 28/2015 rubricato “Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67”, recante delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio.

 

La norma costituisce il primo step di una più complessa e articolata riforma che ha l’obiettivo dichiarato di ridurre il carico degli uffici giudiziari; in questo specifico caso la deflazione processuale avviene attraverso la declaratoria di non punibilità di quei reati (delitti e contravvenzioni) per cui è prevista (limiti edittali) la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, a condizione che per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. Nel calcolo dei massimi si dovrà tenere debitamente conto delle circostanze.

 

La modifica è incentrata principalmente sull’introduzione nel codice penale dell’art. 131 bis, rubricato appunto “Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto”, cui fanno da corollario alcune modifiche al c.p.p. conseguenti ed altre relative al D.P.R. 313 del 2002 (iscrizioni e cancellazioni nel casellario giudiziale delle pronunce di cui all’art. 131 bis).

 

L’impostazione di fondo è semplice: quando per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo – da valutare ai sensi di quanto disposto dall’art. 133 co. 1 c.p. – l’offesa è particolarmente tenue e il comportamento non è abituale, lo Stato rinuncia a punire e per certi aspetti anche più genericamente a perseguire quel fatto che sia punito nel massimo con una pena detentiva inferiore a 5 anni anche congiunta a pena pecuniaria.

 

Per il legislatore l’offesa sicuramente non è tenue:

  • se si è agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o adoperando sevizie;
  • o profittando delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa
  • o quando la condotta cagiona o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

 

D’altro canto il comportamento è abituale:

  • nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
  • se l’autore abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità;
  • nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

 

Alla suddetta declaratoria si potrà giungere durante la fase delle indagini preliminari, nel qual caso sarà il GIP a pronunciarla, con decreto di archiviazione o ordinanza, a seconda che il provvedimento arrivi senza o a seguito di contradditorio per l’archiviazione; allo stesso tempo si potrà avere una pronuncia di tale contenuto anche in fase predibattimentale (ex art. 469 c.p.p. proscioglimento prima del dibattimento per particolare tenuità del fatto) o a seguito del dibattimento, nel qual caso sarà competente il giudice per il dibattimento.

 

Da ultimo si ritiene utile accennare al valore che viene riconosciuto alla sentenza irrevocabile di proscioglimento per particolare tenuità del fatto solo se pronunciata a seguito di dibattimento (anche in abbreviato), di cui si occupa il neo introdotto articolo 651 bis c.p.p.: nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del prosciolto e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale ha efficacia di giudicato quanto

  • all’accertamento della sussistenza del fatto;
  • dell’illiceità penale del fatto;
  • all’affermazione che l’imputato ha commesso quel fatto.

 

La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto a norma dell’articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.

 

di C. Lipidi