Pneumatici da neve: cosa cambia dal 15 Aprile?

15 Aprile 2015
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di Maurizio Marchi

 

Ricorderemo che sui veicoli possono essere montati gli pneumatici delle misure indicate nella carta di circolazione, con l’indice di carico ivi indicato (o superiore) e nel rispetto dell’indice di velocità (o superiore).

Per il periodo invernale determinato dal Ministero dal 15 ottobre al 15 aprile è possibile però utilizzare pneumatici invernali con codice di velocità inferiore a quello indicato nel documento di circolazione e comunque non inferiore a Q; tale possibilità è stata estesa al di fuori del periodo invernale sino al 15 maggio per consentire il cambio degli pneumatici invernali.

 

Oltre tale periodo non è vietato circolare con pneumatici invernali che, nel rispetto delle caratteristiche dimensionali e di carico indicate nel documento di circolazione, hanno un indice di velocità pari o superiore a quello indicato nella carta di circolazione; se invece il codice è inferiore in questo caso si applicano le sanzioni previste dall’articolo 78 del codice della strada in quanto si tratta di dispositivi diversi da quelli indicati nel documento e al di fuori della deroga concessa nel solo periodo 15 ottobre-15 maggio.  (vedi www.vigilaresullastrada.it )

 

Ricordiamo che con la circolare del 17 gennaio 2014 prot. 1049, il MIT autorizzava, in considerazione dell’ingolfamento presso i gommisti per le operazioni di cambio pneumatici, l’utilizzo degli pneumatici da neve (di indice di velocità inferiore rispetto a quello previsto per la tipologia di veicolo ed almeno di codice Q), fino al 15 maggio 2014.

Quindi:

– con assoluta certezza scade nella maggior parte dei casi l’obbligo di utilizzo di pneumatici da neve (o di avere le catene a bordo)

– se l’indice di velocità è corretto , oppure superiore a quello minimo previsto, non vi è obbligo di cambiare gli pneumatici

– se l’indice di velocità non è corretto, c’è tempo fino al 15 maggio per provvedere alla sostituzione