In sostanze il GIP ha ritenuto non ancora in vigore la norma che punisce chiunque guida senza patente un veicolo (nel caso in esame il ciclomotore, per il quale oggi è richiesta la patente almeno di categoria AM, ovvero il certificato di idoneità alla guida del ciclomotore conseguito prima del 19 gennaio 2013), con le sanzioni penali dell’articolo 116, commi 15 e 17, invece in vigore senza ombra di dubbio dal 19 gennaio 2013 nella sua nuova formulazione licenziata dal decreto legislativo 59/2011. O meglio, ha ritenuto che non è ancora possibile conseguire la patente AM per la guida del ciclomotore (mentre è sotto gli occhi di tutti che la patente AM è rilasciata come le altre patenti dal 19 gennaio 2013) e che il fatto non sarebbe punibile come reato, in quanto si applicherebbe ancora la sanzione amministrativa di cui al comma 13bis dell’articolo 116 (sic!).