Guidare senza patente un ciclomotore non è punibile come reato? Eppure lo sostiene il GIP! (Giuseppe Carmagnini)

20 Aprile 2015
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Ho avuto conoscenza da un collega e amico della sentenza di proscioglimento pronunciata dal GIP presso il Tribunale di Rovereto, nonostante la richiesta di decreto penale di condanna correttamente avanzata dal PM per il reato previsto e punito dall’articolo 116, comma 15 e 17 del codice della strada (dlgs 30 aprile 1992, n. 285), nei confronti dell’imputato per guida di un ciclomotore senza patente, fatto commesso nel 2014 (rif. sent. N. 14/176, R.G. N. R. 14/1112).  A mio modesto avviso, pare evidente l’errore in cui è incorso il giudicante.

In sostanze il GIP ha ritenuto non ancora in vigore la norma che punisce chiunque guida senza patente un veicolo (nel caso in esame il ciclomotore, per il quale oggi è richiesta la patente almeno di categoria AM, ovvero il certificato di idoneità alla guida del ciclomotore conseguito prima del 19 gennaio 2013), con le sanzioni penali dell’articolo 116, commi 15 e 17, invece in vigore senza ombra di dubbio dal 19 gennaio 2013 nella sua nuova formulazione licenziata dal decreto legislativo 59/2011. O meglio, ha ritenuto che non è ancora possibile conseguire la patente AM per la guida del ciclomotore (mentre è sotto gli occhi di tutti che la patente AM è rilasciata come le altre patenti dal 19 gennaio 2013) e che il fatto non sarebbe punibile come reato, in quanto si applicherebbe ancora la sanzione amministrativa di cui al comma 13bis dell’articolo 116 (sic!).

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