Viola l’obbligo di precedenza e muore nel sinistro stradale da lui causato. E’ configurabile il concorso di colpa se l’altra conducente ha tenuto una velocità non adeguata allo stato dei luoghi? Corte di Cassazione Civile, 14/4/2015

22 Aprile 2015
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Ragazzo viola l’obbligo di precedenza e muore nel sinistro stradale da lui causato. I coniugi I. e T. chiedono il risarcimento del danno per la morte del nipote sostenendo il concorso di colpa della convenuta, che non aveva tenuto una velocità adeguata allo stato dei luoghi.

La presunzione di pari responsabilità, ex art. 2054 c.c., ha carattere sussidiario e si deve dunque applicare soltanto ove sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro. L’accertamento della violazione da parte di uno dei due conducenti dell’obbligo di dare precedenza, non esime comunque il giudice dal verificare il comportamento dell’altro conducente, al fine di stabilire se egli abbia a sua volta violato o meno le norme del cds e i precetti di prudenza, potendo l’eventuale inosservanza di dette norme comportare l’affermazione di una colpa concorrente.

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