Art. 196 C.d.S.: obbligato in solido, tutto da rifare?

12 Maggio 2015
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Quando in una casa si fanno modifiche e ristrutturazioni, spesso si provocano degli effetti collaterali.
Quando si costruisce una galleria per aggirare alcuni tornanti pericolosi, non è raro il caso in cui si prosciughino sorgenti millenarie.
La stessa cosa pare accadere nel codice nella strada, ogni volta in cui ci si mette mano anche con modifiche di poche parole.
Parliamo dell’art. 196 C.d.S. che, dopo le modifiche dell’estate del 2010 recita “Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
Facciamo attenzione alle parole “ovvero del rimorchio”.
L’art. 196 C.d.S. ci dice che se una motrice transita di fronte a noi due volte, la prima senza rimorchio, la seconda con rimorchio, nei due “passaggi” diversi sono gli obbligati in solido: la prima volta il soggetto ex art. 196 riferito alla motrice, mentre la seconda quello riferito al rimorchio.
Fino ad ora si era detto che la nuova formulazione si applicava solamente alle cosiddette targhe “X”, cioè alle nuove targhe per rimorchi immatricolate con numero iniziale X, delle stesse dimensioni della targa per autoveicolo che, dopo le modifiche dell’estate 2010, ai sensi della nuova formulazione dell’art. 100 C.d.S. rendono superflua (anzi irregolare) la targa ripetitrice.
Purtroppo però l’articolo di legge non fa distinzioni e “fioccano i ricorsi”: vale a dire che, poco importa se ci troviamo di fronte ad un complesso veicolare col rimorchio con la “nuova targa X” oppure un “vecchio rimorchio targato in modo tradizionale”: in ogni caso l’art. 196 C.d.S. parrebbe non fare alcuna distinzione e, in caso di rimorchi trainati, poco importa se “TIR” o van cavallo, riservare l’obbligatorietà in solido al soggetto riferito al rimorchio anzichè a quello della motrice.
Maurizio Marchi