Approfondimento di C. Lo Iacono – Articolo 18. Fasce di rispetto e aree di visibilità nei centri abitati 

14 Maggio 2015
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Al fine di conservarne lo stato e l’efficienza, le strade e le loro pertinenze sono protette da fasce di rispetto all’interno delle quali è vietato realizzare determinate opere.

In attuazione a tale previsione, il codice della strada(1), all’articolo 18(2), comma 1, stabilisce che nei centri abitati le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale, non possono avere dimensioni inferiori a quelle indicate nel regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada(3) in relazione alla tipologia delle strade.

L’articolo 28(4) del citato regolamento stabilisce che le distanze dal confine stradale all’interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a 30 metri per le strade di tipo A (autostrada) e a 20 metri per le strade di tipo D (strada urbana di scorrimento), mentre per le strade di tipo E (strada urbana di quartiere) ed F (strada locale) non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione. Per gli enti privi di strumento urbanistico vigente, dette distanze non possono essere inferiori a 30 metri per le strade di tipo A (autostrada), a 20 metri per le strade di tipo D (strada urbana di scorrimento) e a 10 metri per le strade di tipo F (strada locale).

Per quanto, invece, riguarda la costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, le distanze da rispettare non possono essere inferiori a 3 metri per le strade di tipo A (autostrada) e a 2 metri per le strade di tipo D (strada urbana di scorrimento). Per le altre strade, in questi casi, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.

Il comma 2 dell’articolo 18 del codice della strada, stabilisce, inoltre, che in corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate dal comma 1 dello stesso articolo 18, si deve aggiungere un’area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza, misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi, sia pari al doppio delle distanze stabilite nell’articolo 28 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, a seconda del tipo di strada, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.

Per tutte le ipotesi di violazione all’articolo 18 del codice della strada è prevista, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione del ripristino dei luoghi a proprie spese.

Detta sanzione accessoria è disciplinata dall’articolo 211 del codice della strada e consegue di diritto, a norma dell’articolo 210, comma 1, dello stesso codice, all’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

Per meglio chiarire il procedimento sanzionatorio relativo all’articolo in trattazione, di seguito si propongono alcuni casi operativi risolti completi della necessaria modulistica.

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