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L’articolo 7 del codice della strada offre una visione sufficientemente chiara della diversa regolamentazione degli atti amministrativi necessari ad istituire parcheggi a pagamento ovvero senza previsione di un corrispettivo .
Il comma 1, lettera f) stabilisce che i comuni possono, previa deliberazione della Giunta, stabilire aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo e durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relativi condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
Di conseguenza le aree di parcheggio “libero”, nelle quali cioè non vi obbligo di pagare alcunché, ancorchè la sosta sia limitata nel tempo, non prevedono la preventiva deliberazione della Giunta comunale e possono essere istituite con semplice determinazione dirigenziale.
Si ricorda, a tal proposito, che i provvedimenti della regolamentazione della circolazione, soprattutto laddove siano di natura temporanea, ovvero sostanzialmente attuativi di scelte di politica di traffico preventivamente contenute in altri atti a valenza politica, sono di competenza del dirigente (o del responsabile) del settore cui fa capo la materia della circolazione stradale e non del Sindaco quale autorità politica.
Ancora in premessa si ricorda poi che:
Eventuali stalli di sosta tracciati ai sensi dell’art. 149, c. 2, del Regolamento, costituiscono parcheggio ( in quanto esterni alla carreggiata ) alla luce delle definizioni sopra riportate. Al di là di tutte queste definizioni, qualora l’ente proprietario della strada, nell’esercizio del potere conferito dall’art. 6, c. 4 lett. d) del Codice, intenda vietare, limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio dei veicoli dovrà utilizzare il segnale composito di cui alla figura II.76 del Regolamento integrato con pannello integrativo secondo quanto descritto nell’art. 120 del Regolamento.
In caso contrario non necessita l’apposizione di segnaletica verticale, fatta salva comunque l’applicazione dell’art. 157 del Codice e, in tal caso, non essendovi i presupposti giuridici per l’esistenza del parcheggio, l’eventuale relativo segnale verticale (fig. II.76 del Regolamento) è inapplicabile.