Parcheggi a pagamento in occasioni di manifestazioni e sagre estive (M. Ancillotti)

19 Maggio 2015
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L’articolo 7 del codice della strada offre una visione sufficientemente chiara della diversa regolamentazione degli atti amministrativi necessari ad istituire parcheggi a pagamento ovvero senza previsione di un corrispettivo .
Il comma 1, lettera f) stabilisce che i comuni possono, previa deliberazione della Giunta, stabilire aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo e durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relativi condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
Di conseguenza le aree di parcheggio “libero”, nelle quali cioè non vi obbligo di pagare alcunché, ancorchè la sosta sia limitata nel tempo, non prevedono la preventiva deliberazione della Giunta comunale e possono essere istituite con semplice determinazione dirigenziale.
Si ricorda, a tal proposito, che i provvedimenti della regolamentazione della circolazione, soprattutto laddove siano di natura temporanea, ovvero sostanzialmente attuativi di scelte di politica di traffico preventivamente contenute in altri atti a valenza politica, sono di competenza del dirigente (o del responsabile) del settore cui fa capo la materia della circolazione stradale e non del Sindaco quale autorità politica.
Ancora in premessa si ricorda poi che:

  • le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico;
  • qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze deve riservare una adeguata area destinata al parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo. L’obbligo non sussiste nelle A.P., nelle Z.T.L. nelle zone definite “A” secondo il d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 e nelle altre aree di rilevanza urbanistica delimitate dal comune;
  • in merito alla distinzione tra “sosta” e “parcheggio” il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con parere 25 gennaio 2009 ha precisato che “La sosta è definita come la “sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo con possibilità di allontanamento da parte del conducente” (art. 157, c. 1, lett. c), Codice della strada ed è ammessa all’interno della carreggiata secondo le modalità e le prescrizioni stabilite nel medesimo articolo, e non necessita di segnaletica verticale ovvero orizzontale, mentre il parcheggio è definito quale area o infrastruttura posta fuori della carreggiata destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli (art. 3, c. 1, n. 34 del Codice).
    La definizione è poi ulteriormente chiarita dall’ art. 120, c. 1, lett. c ) del Regolamento che, in relazione al segnale di parcheggio, prescrive che lo stesso può essere usato per indicare un’area organizzata od attrezzata per sostare per un tempo indeterminato, salva diversa indicazione.
    Qualora si intenda organizzare l’area di parcheggio, il segnale può essere corredato da pannelli integrativi per indicare con valore prescrittivo: limitazioni di tempo; tariffe per la sosta a pagamento; schema della disposizione dei veicoli ( sosta parallela, obliqua, ortogonale); categorie ammesse od escluse. L’apposizione di eventuale segnaletica orizzontale di cui all’art. 149 del regolamento configura la realizzazione di un’ “ Area “ di parcheggio come definito all’art. 3, n. 34, del Codice.”

 

Eventuali stalli di sosta tracciati ai sensi dell’art. 149, c. 2, del Regolamento, costituiscono parcheggio ( in quanto esterni alla carreggiata ) alla luce delle definizioni sopra riportate. Al di là di tutte queste definizioni, qualora l’ente proprietario della strada, nell’esercizio del potere conferito dall’art. 6, c. 4 lett. d) del Codice, intenda vietare, limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio dei veicoli dovrà utilizzare il segnale composito di cui alla figura II.76 del Regolamento integrato con pannello integrativo secondo quanto descritto nell’art. 120 del Regolamento.
In caso contrario non necessita l’apposizione di segnaletica verticale, fatta salva comunque l’applicazione dell’art. 157 del Codice e, in tal caso, non essendovi i presupposti giuridici per l’esistenza del parcheggio, l’eventuale relativo segnale verticale (fig. II.76 del Regolamento) è inapplicabile.

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