Diritto di accesso ai documenti amministrativi: potere di opposizione del controinteressato e sussistente onere motivazionale della pubblica amministrazione (M. Alesio)

27 Maggio 2015
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L’amministrazione non può legittimamente assumere, quale unico fondamento del diniego di accesso agli atti, la mancanza del consenso da parte dei soggetti controinteressati, atteso che la normativa in materia di accesso agli atti, lungi dal rendere i controinteressati arbitri assoluti delle richieste che li riguardino, rimette sempre all’amministrazione destinataria della richiesta di accesso il potere di valutare la fondatezza della richiesta stessa, anche in contrasto con l’opposizione eventualmente manifestata dai controinteressati”. È quanto significativamente statuito dal TAR Puglia, Lecce, sez. II, nella sentenza n. 1419 del 29.4.2015.

La signora M.M. presentava all’Agenzia delle entrate una richiesta di accesso alle dichiarazioni dei redditi, periodo di imposta 2006/2013, dell’ex coniuge, con il quale aveva avuto due figli, attualmente minorenni, con lei conviventi ed inseriti nel proprio stato di famiglia. Nell’istanza di accesso, veniva precisato che: “tale richiesta si rende necessaria per la difesa dei propri diritti e per iniziare un’azione generale di indebito arricchimento […] poiché non ha osservato le condizioni generali della sentenza […] per il recupero delle spese mediche dei minori e per le detrazioni reddituali dei figli stessi”. La motivazione di accesso viene ricollegata, poi, ad un preciso fatto: essere venuta a conoscenza che i figli erano stati posti totalmente a carico dall’ex coniuge, sia in merito al recupero delle spese mediche che alla detrazione dei figli a carico per gli anni dal 2006 al 2013. Al riguardo, l’istante si preoccupava di ben precisare che la “richiesta si rende necessaria per la difesa dei propri diritti e per iniziare un’azione generale di indebito arricchimento”. A fronte di siffatta istanza, debitamente puntuale e ben motivata, l’Agenzia delle entrate frapponeva un diniego, fondato sul solo mancato consenso all’ostensione da parte del coniuge, quale controinteressato. L’amministrazione finanziaria si limita, praticamente, a riferire, come un mero nuncius (!), che il “coniuge separato non aveva autorizzato la suddetta richiesta sostenendo che il giudizio di cessazione degli effetti civili è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e che nel corso del giudizio erano stata depositata la documentazione fiscale”. Avverso il diniego, presenta ricorso al TAR l’ex coniuge, lamentando non solo l’incongruità della risposta del controinteressato, ma anche un difetto di istruttoria, in ragione della mancata analisi e motivazione da parte dell’amministrazione. Solo in sede di giudizio, l’Agenzia delle entrate si preoccupa di soddisfare l’onere motivazionale, prima rimasto totalmente disatteso, e precisa che non è stata dimostrata la necessità della conoscenza dei documenti richiesti e che non è stata dimostrata alcuna azione giudiziale intrapresa dalla ricorrente. Motivazioni, semmai fondate, indubbiamente postume, in quanto dovevano essere avanzate ed inserite nel provvedimento di diniego.

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