Art. 19 c.d.s. sulle distanze di sicurezza dalle strade aggiornato a cura di C. Lo Iacono

29 Maggio 2015
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Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, il codice della strada(1), all’articolo 19(2), comma 1, stabilisce che nella costruzione di tiri a segno, di opifici o depositi di materiale esplosivo, gas o liquidi infiammabili, di cave coltivate mediante l’uso di esplosivo, nonché di stabilimenti che interessino comunque la sicurezza o la salute pubblica o la regolarità della circolazione stradale, deve essere osservata la distanza dalle strade stabilita dalle relative disposizioni di legge e, in mancanza di tali disposizioni di legge, dal prefetto, previo parere tecnico degli enti proprietari della strada e dei vigili del fuoco.

Per tutte le ipotesi di violazione all’articolo 19 del codice della strada è prevista, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione del ripristino dei luoghi a proprie spese.

Detta sanzione accessoria è disciplinata dall’articolo 211 del codice della strada e consegue di diritto, a norma dell’articolo 210, comma 1, dello stesso codice, all’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria..

Per meglio chiarire il procedimento sanzionatorio relativo all’articolo in trattazione, di seguito si propongono alcuni casi operativi risolti completi della necessaria modulistica.

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(1) Il “Nuovo codice della strada” è stato emanato con il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successivamente ha subito numerosissime modificazioni e integrazioni.

(2) L’articolo 19 del codice della strada è rubricato: “Distanze di sicurezza dalle strade”.

(3) Il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” è stato emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successivamente ha subito numerose modificazioni e integrazioni.

 

Ipotesi operativa 1.

L’organo di polizia accerta la costruzione di un tiro a segno che non rispetta la distanza stabilita dalla strada più vicina. La circostanza non comporta immediato pericolo per la circolazione e il trasgressore provvede al ripristino dei luoghi a seguito della contestazione della violazione.

 

Scheda della violazione

–         illecito: costruiva un tiro a segno che non rispetta la distanza dalla strada più vicina stabilita dalla legge …………….;

–         norma violata: articolo 19, comma 1, del codice della strada;

–         sanzione pecuniaria: da euro 848,00 a euro 3.393,00 (articolo 19, comma 2, del codice della strada);

–         pagamento:

  • in misura ridotta -30%: euro 593,60 se avviene entro 5 giorni dalla contestazione o notifica della violazione
  • in misura ridotta: euro 848,00 se avviene dal 6° al 60° giorno dalla contestazione o notifica della violazione
  • della metà del massimo: euro 1.696,50 se avviene oltre 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione
  • del doppio del minimo: euro 196,00 determinato dal prefetto quando non accoglie il ricorso

–         sanzione accessoria: obbligo di ripristino dei luoghi (articolo 19, comma 3, del codice della strada);

–         decurtazione punti dalla patente: 0;

–         devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore;

–         autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace.

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