Buca sulla strada non segnalata causa la rottura del motore dell’automobilista che vi sprofonda all’interno: la responsabilità è del danneggiato, in quanto avrebbe potuto percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo – Corte di Cassazione Civile, 9/3/2015

4 Giugno 2015
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Il Caso: Un uomo conveniva in giudizio un Consorzio chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti alla rottura del motore della sua auto, causata dalla presenza di una buca non segnalata sul manto stradale, piena d’acqua a causa della forte pioggia, in cui il mezzo era sprofondato. Viene esteso il contradditorio nei confronti del Comune.
Qualora tale pericolo sia visibile, al soggetto che entra in contatto con la cosa è richiesto un grado maggiore di attenzione, in quanto la situazione di pericolo è percepibile con l’ordinaria diligenza.
Pertanto, il caso fortuito, che, ai sensi dell’art. 2051 c.c. (danno cagionato da cose in custodia), esclude la responsabilità del custode, può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato.

Vedi il testo della Sentenza