Casi operativi – Articolo 20 CdS: Occupazione della sede stradale – Aggiornamento a cura di C. Lo Iacono

5 Giugno 2015
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Al fine di garantire la sicurezza della circolazione e la conservazione del patrimonio stradale, il codice della strada 1, all’articolo 20 2, comma 1, stabilisce che sulle strade di tipo A) 3, B) 4, C) 5 e D) 6 è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) 7 ed F) 8 9 l’occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico.

Per tutte le ipotesi di violazione al suddetto articolo 20 (occupazione abusiva del suolo stradale o inottemperanza delle prescrizioni indicate nella concessione), è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione di rimuovere le opere abusive a proprie spese. Detta sanzione accessoria è disciplinata dall’articolo 211 del codice della strada e consegue di diritto, a norma dell’articolo 210, comma 1, dello stesso codice, all’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

Anche l’articolo 3 della legge n. 94 del 2009 10 si occupa della sanzione accessoria da applicare alle violazioni in argomento stabilendo la seguente procedura straordinaria:

–         fatti salvi i provvedimenti dell’autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall’articolo 633 del codice penale 11 e dall’articolo 20 del codice della strada, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell’esercizio fino al pieno adempimento dell’ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni (comma 16);

–         le suddette disposizioni si applicano anche nel caso in cui l’esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l’esercizio 12 (comma 17);

–         se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento deve essere trasmessa, a cura dell’ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio, ai sensi dell’articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 13 (comma 18).

Considerato che per le violazioni all’articolo 20 del codice della strada sono ora previste due diverse sanzioni accessorie (l’obbligo di rimuovere le opere abusive, disposto dall’articolo 20, comma 5, dello stesso codice, e l’obbligo di immediato ripristino dello stato dei luoghi, disposto, a seconda del caso, dal sindaco o dal prefetto) è intervenuto in merito il Ministero dell’interno che, con la circolare n. 557/LEG/240520.09 del 7 agosto 2009, ha chiarito che le nuove disposizioni della legge n. 94/2009 superano quelle del comma 5 dell’articolo 20 del codice della strada nella parte in cui stabiliscono che all’accertamento dell’illecito di indebita occupazione del suolo pubblico consegua l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dei luoghi secondo la procedura di cui all’articolo 211 del codice della strada. Mentre per le altre violazioni dello stesso articolo 20 continua a trovare applicazione la procedura prevista dal citato articolo 211.

Pertanto, in occasione dell’accertamento di una violazione alle disposizioni dell’articolo 20, comma 1, del codice della strada, l’organo di polizia stradale redige l’apposito verbale di contestazione della violazione e, salva l’ipotesi di immediato sgombero dell’area abusivamente occupata, ne trasmette copia, senza ritardo, al sindaco (se l’occupazione riguarda le strade urbane e non ricorrono motivi di sicurezza pubblica) o al prefetto (se l’occupazione riguarda le strade extraurbane o comunque ricorrono motivi di sicurezza pubblica), per l’eventuale adozione del provvedimento di loro competenza (immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti) 14.

Informazione dell’accertamento deve essere data anche all’ente proprietario della strada per il recupero del canone evaso.

Nel caso in cui l’occupazione abusiva abbia fini di commercio, copia del verbale di accertamento deve essere immediatamente trasmesso anche al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio affinché effettui gli ulteriori accertamenti di sua competenza.

Quanto alle conseguenze per l’inottemperanza al provvedimento di sgombero dell’area abusivamente occupata, occorre distinguere tra l’ordinanza adottata dal sindaco (dirigente) o dal prefetto senza finalità di tutela della sicurezza pubblica e quella adottata dal prefetto a tutela di tale bene giuridico. Nel primo caso l’organo di polizia applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 15; nel secondo caso denuncerà il trasgressore per violazione dell’articolo 650 del codice penale.

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