Casi operativi – Articolo 21 CdS: Opere, depositi e cantieri stradali – Aggiornamento a cura di C. Lo Iacono

18 Giugno 2015
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Il codice della strada1 all’articolo 212, comma 1, stabilisce che “Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di cui all’articolo 26 è vietato eseguire opere, depositi e aprire cantieri stradali anche temporanei, sulle strade3 e loro pertinenze4 nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità”.

Nell’oggetto della norma in esame rientrano sicuramente:

–         gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione della strada quali le riprese di piccole porzioni di asfalto, il ripristino di manti stradali danneggiati, la ripulitura da detriti di frana o smottamenti, il rafforzamento o il risanamento delle strutture, la manutenzione degli argini e delle piantagioni che ad essa appartengono ecc.;

–         la posa in opera e la manutenzione della segnaletica stradale verticale e orizzontale;

–         le opere di scavo per la posa o riparazione di condotte sotterranee (linee elettriche e telefoniche, rete idrica, fognaria, gas ecc.);

–         i depositi di materiale e di attrezzature (macchine operatrici ecc.) necessari ai lavori stradali.

Generalmente questi lavori vengono eseguiti su strade in esercizio mantenute aperte al traffico veicolare e pedonale. Da ciò la necessità di porre l’obbligo a carico di “chiunque” esegue lavori o deposita materiale sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni, di adottare tutta una serie di accorgimenti per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione.

In particolare, chi effettua i lavori o i depositi o apre cantieri deve:

  • munirsi di preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di cui all’articolo 26 del codice, se è soggetto diverso dall’ente proprietario della strada;
  • tenere il provvedimento (autorizzazione o concessione), in originale o copia conforme, nel luogo dei lavori, delle occupazioni o del deposito ed esibirlo ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti in servizio di polizia stradale, a noma dell’articolo 27 del codice;
  • prima dell’inizio delle attività, dotare il tratto di strada che precede la zona interessata di un segnalamento temporaneo adeguato alle velocità consentite ai veicoli, alle dimensioni della deviazione ed alle manovre da eseguire all’altezza del cantiere, al tipo di strada e alle situazioni di traffico e locali, da realizzarsi mediante l’impiego di specifici segnali previsti dal regolamento ed autorizzati dall’ente proprietario della strada ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del codice;
  • delimitare sempre i cantieri, gli scavi, i mezzi e macchine operatrici, nonché il loro raggio d’azione, soprattutto sul lato dove possono transitare pedoni;
  • approntare speciali accorgimenti a difesa della incolumità dei pedoni che transitano in prossimità dei cantieri;
  • mantenere in perfetta efficienza sia di giorno che di notte gli accorgimenti adottati;
  • provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.

Al fine di conservare lo stato e l’efficienza delle strade e delle loro pertinenze, quindi di consentire una circolazione sicura e fluida, il codice punisce la violazione che abbiamo ipotizzato sia stata accertata, con una sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi ovvero di rimuovere le opere abusivamente realizzate, a spese del trasgressore.

Detta sanzione accessoria è disciplinata dall’articolo 211 del codice della strada e consegue di diritto, a norma dell’articolo 210, comma 1, dello stesso codice, all’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

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