Nota interpretativa ANCI sulla sosta limitata o regolamentata e protrazione della sosta – (strisce blu)

25 Giugno 2015
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A seguito di talune informazioni fornite alla stampa secondo le quali non era più possibile elevare multe ai sensi del codice della strada per sanzionare la sosta irregolare sulle strisce blu ed applicare, invece, delle penali contrattuali, il 27 marzo 2014 si era tenuto presso ilMinistero dell’Interno un incontro tra il Ministro dell’Interno Angelino Alfano, l’allora Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Maurizio Lupi e il Presidente dell’ANCI Piero Fassino nel corso del quale si è convenuta una posizione chiara ed inequivoca in materia diregolamentazione della sosta, con un comunicato concordato ed emesso al termine di tale riunione.

Ciò nondimeno, il parere espresso dai competenti uffici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la risposta alla interrogazione parlamentare del 13 marzo 2014 o con il parere reso il 10 luglio 2014 alla Prefettura di Potenza su dei casi analoghi venivano male interpretati, anche da talune Prefetture sollevando ulteriori questioni di legittimità sulle sanzioni elevate dalla polizia municipale, come nel caso della Prefettura di Lecce.

Il Sig. Prefetto di Lecce in data 27.12.2014 richiedeva al Comune di Lecce le direttive emanate in ottemperanza alle “recenti disposizioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”, in ordine alla interpretazione del Codice della strada circa la protrazione della sosta oltre il termine previsto.

Con la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione Generale per la sicurezza stradale del 12 maggio 2015 n. 53284, in risposta al Comune di Lecce si chiarisce in modo definitivo quanto già ribadito da ANCI in altre sedi e cioè che:

Nella sosta limitata o regolamentata è possibile incorrere nelle seguenti violazioni che sono sanzionate dal Codice della Strada:

1. Ove non venga posto in funzione il dispositivo della sosta, ovvero non venga indicato l’orario di inizio della sosta, si incorre nella sanzione prevista dall’art. 157 co. 8 del CDS;
2. Ove la sosta si protragga oltre l’orario per il quale è stata corrisposta la tariffa, si incorre nella sanzione prevista dal comma 15 dell’art. 7 del CDS;
3. Con riferimento inoltre alla sola protrazione della violazione, quale requisito costitutivo della fattispecie illecita, si incorre nella sanzione prevista dal comma 15 dell’art. 7 del CDS in presenza di una reiterazione della condotta.

In ogni caso, la violazione della regolazione comunale della sosta è sanzionata dal Codice della strada (solo a titolo esemplificativo si cita anche la violazione del comma 14 dell’art. 7) oltre alle attività di autotutela contrattuale previste dalle clausole penali eventualmente previste dalle società di gestione dei parcheggi.

E’ giusto il caso di segnalare infine che il mancato accertamento di una violazione, anche da parte dell’ausiliario del traffico, nonché la mancata contestazione immediata della stessa e la applicazione della relativa sanzione prevista dal Codice della Strada, può configurarsi come grave pregiudizio delle finalità di deterrenza nonché per garantire il rispetto delle regole di tutti gli utilizzatori del bene comune, oltre che realizzare un’eventuale responsabilità erariale.

La nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione Generale per la sicurezza stradale del 12 maggio 2015 n. 53284 sottolinea come l’elemento determinante ai fini dell’applicazione del codice della strada o meno sia il riferimento alla disciplina della Sosta.

Il caso in cui non sia possibile applicare la sanzione ai sensi del Codice della strada è riferito alla fattispecie della Sosta NON Regolamentata (ovvero della sosta tariffata indeterminata) che è una delle fattispecie che il Codice della strada lascia alla facoltà dei Comuni di non regolamentare ed in particolare dei Sindaci e delle giunte comunali rispettivamente con le ordinanze della sosta e con la adozione della regolamentazione della sosta.

La recente nota inoltre specifica che, secondo quanto già esposto, il solo regime tariffario (sosta tariffata indeterminata) non costituisce elemento caratterizzante della sosta regolamentata. Specifica inoltre che per Sosta Regolamentata, la stessa deve contenere oltre la previsione della tariffa anche altri elementi tra i quali – a titolo esemplificativo – il diverso regime della sosta a seconda delle differenti zone urbane, delle differenti tipologie di veicoli, delle differenti fasce orarie, dei differenti veicoli/utenti della strada distinguendo tra residenti e non residenti, differenti orari diurni e notturni e giorni feriali e giorni festivi, ecc…

Si chiarisce così definitivamente e nelle more di una revisione normativa, più adeguata anche allo sviluppo delle nuove tecnologie di pagamento elettronico, anche da remoto, che ove la sosta non è regolamentata ovvero in assenza degli elementi di regolazione e in presenza della sola tariffazione a tempo indeterminato (puoi sostare quanto puoi purché paghi), non si applicano le sanzioni previste dal codice della strada e solo nel caso di protrazione della sosta oltre il termine di pagamento effettuato.
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