Il testimone vittima nell’assunzione delle informazioni nei sinistri stradali (G. Lori)

29 Giugno 2015
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Molto spesso la persona che è assunta a sommarie informazioni è da considerarsi la persona che può riferire circostanze utili ai fini dell’indagine; è proprio il soggetto che ha patito in prima persona il danno o che comunque ne è restata lesa, quindi la vittima.
Per il nostro sistema giuridico la figura della vittima è riconducibile esclusivamente alla parte offesa dal reato, titolare dell’interesse tipico leso dal reato o comunque il soggetto al quale il reato ha recato danno e che può esercitare l’azione civile.
Negli ultimi anni gli studi sulla vittimologia sono passati da una vittimologia criminale ad approcci alla vittimologia di tipo generale e clinico, mettendo in crisi la definizione di vittima che prescinde da ciò che è defi nito reato.
Infatti, possono essere considerate vittime di un reato (ma non solo) tutti coloro che versano in uno stato di sofferenza, fisica, psichica o economica, derivante dal fatto stesso ed indipendentemente se sono state vittime dirette del reato.
Se possiamo fare un esempio, in caso di un incidente stradale mortale la vittima non è da considerarsi esclusivamente la persona deceduta o coloro che possono esercitare l’azione civile (i familiari, quindi), ma come sappiamo nella realtà possono restare vittimizzati da una morte così traumatica anche le persone che vi hanno assistito, che a volte possono essere amici o colleghi, ma anche i testimoni oculari, nonostante che tra il deceduto ed il testimone non esistesse alcun tipo di rapporto antecedente il fatto.
Da una ricerca effettuata dall’Università di Bologna sulla percezione della figura della vittima sia da parte degli operatori di polizia locale sia dai carabinieri è emerso che per il 27% dei vigili di quartiere di Milano, la vittima è la persona che ha subito un danno senza avere in alcun modo determinato il corso degli eventi, mentre per il 35,7% dei marescialli dei carabinieri intervistati, alla stessa domanda hanno risposto che la vittima è la persona offesa dal reato, definizione maggiormente legata a quella del diritto penale.
In quest’ottica sembra prevalere nei lavoratori di polizia locale una maggiore sensibilità nei riguardi di tutti coloro che per qualsiasi motivo riportano un danno, qualsiasi esso sia, riconducibile a un evento, a prescindere dal ruolo avuto nell’evento stesso.

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