Ancora sull’autovelox! Il Ministero dell’Interno dice la sua sull’illegittimità dell’art. 45 CdS

3 Luglio 2015
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Abbiamo già dato notizia della decisione con la quale la Corte Costituzionale (n. 113/2015) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura “.

Sulla questione è intervenuto il Ministero dell’interno che, con circolare  26/6/2015 prot.300/ A/4745/15/144/5/20/5 (“Sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 18 giugno 2015. Verifiche periodiche di funzionalità dei dispositivi di controllo della velocità dei veicoli“) ha precisato che:

– nulla cambia per gli apparecchi automatici, in quanto i manuali d’uso e manutenzione del dispositivo già prevedono, di regola, una verifica periodica (di solito, annuale), per il caso di apparecchio utilizzabile in modo completamente automatico, cioè senza la presenza dell’operatore di polizia stradale: in tali casi anche il decreto di approvazione del singolo apparecchio contiene la previsione dell’obbligo di verifica periodica.
Tali dispositivi sono sottoposti a verifica iniziale (sul prototipo, prima di essere messi in funzione) o periodica (in genere annuale) presso un centro opportunamente accreditato presso il S.N.T. – Sistema Nazionale di Taratura – Accredia, ovvero presso lo stesso costruttore, che risulti a ciò abilitato dalla certificazione di qualità aziendale secondo le norme ISO 9001:2000.
Gli strumenti in questione sono: TUTOR – VERGILIUS – AUTOVELOX (tutti i modelli)
– cambiano invece le cose per gli apparecchi utilizzati in presenza degli organi di polizia stradale, in quanto i manuali d’uso e manutenzione e i decreti di approvazione non prevedono un obbligo di sottoporre lo strumento a verifica periodica di funzionalità.
Tali apparecchiature, infatti, sono dotate di sistemi di autodiagnosi dei guasti, per cui è l’operatore che, prima di iniziare l’attività di controllo, verifica la corretta funzionalità dell’apparecchio e l’attesta in apposito verbale (che dovrà presentarsi in caso di ricorso).
Gli strumenti interessati sono:
TELELASER (tutti i modelli, anche quelli dotati di telecamera)
PROVIDA
E’ per tali dispositivi che si applica quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 113/2015: sono tali dispositivi che necessitano, quindi, di essere sottoposti alle verifiche periodiche (di regola, annuali) relative alla corretta funzionalità e taratura.
E qui cominciano i problemi: il Ministero dice semplicemente che le apparecchiature non dovranno per ora essere utilizzate. E chi la taratura, pur non obbligatoria, l’ha fatta?
E’ evidente che una frase così “secca”, senza spiegare che chi già ha tarato il dispositivo può continuare ad utilizzarlo, non mancherà di provocare contenzioso/ricorsi.
Ma perché la circolare non tiene conto dei dispositivi tarati anche in mancanza dell’obbligo a farlo? Semplicemente perché il Ministero, come spesso accade, scrive come se non esistessero le polizie locali: ed infatti, chi avrà la pazienza di verificare sulla circolare, noterà che non è indirizzata né alle polizie locali, né all’ANCI, né alle Prefetture con preghiera di divulgazione agli enti locali.
In sostanza il Ministero, consapevole che gli organi di polizia dello Stato non hanno effettuato “tarature facoltative”, scrive come se “il mondo intero” si fosse comportato nello stesso identico modo.
Da non dimenticare, infine, che la pronuncia della Corte Costituzionale, non ha effetto solo per gli accertamenti sanzionatori seguenti la sentenza. Infatti la dichiarazione di incostituzionalità di una legge o di un atto avente forza di legge rende la norma inefficace ex tunc e quindi estende la sua invalidità a tutti i rapporti giuridici ancora pendenti al momento della decisione della corte, restandone così esclusi soltanto i «rapporti esauriti».
La questione non è di poco conto: ben farebbero gli uffici di polizia a fare un censimento dei provvedimenti sanzionatori non ancora “esauriti”.
Chi scrive è del parere che la pronuncia della Corte Costituzionale estenda i suoi effetti a tutti i verbali non ancora pagati (compresi quelli per i quali sono state avviate le procedure esecutive): salvo quelli prescritti ovviamente (ma per quelli, se è intervenuta la prescrizione, il pagamento comunque non avverrà).
Quindi ATTENZIONE! Se le “ganasce fiscali” derivano da un “velox” non tarato, pare di capire che la procedura non sia ancora “esaurita”. Stessa cosa con le altre procedure esecutive.
Una battuta viene spontanea, tenuto conto dei diversi significati che può assumere il termine esaurimento: si esauriranno prima le procedure oppure gli agenti addetti al controllo delle procedure.
Maurizio Marchi