Mentre le prefetture seguono le indicazioni del Ministero dell’interno, annullando i verbali e determinando un danno alle amministrazioni, il giudice di pace segue il diritto vivente e conferma che la proposizione del ricorso non esonera dall’obbligo di comunicare i dati del conducente, considerando anche che la Polizia Municipale di Prato indica chiaramente nel verbale tale principio enunciato dalla Cassazione.

24 Luglio 2015
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Si veda anche
G. Carmagnini (www.vigilaresullastrada.it 19/4/2013) – Sospensione dei termini della comunicazione dei dati del conducente in caso di ricorso sul verbale dove è contenuta la richiesta ex articolo 126-bis, comma 2