La notificazione a mani proprie del destinatario, anche se effettuata in luogo diverso da quello in cui lo stesso destinatario ha la normale residenza o il domicilio, è da considerarsi perfettamente valida, per avere raggiunto lo scopo di portare a conoscenza del soggetto l’atto notificato: il riferimento ai criteri della residenza, domicilio, dimora, sono rilevanti nell’ipotesi che la notificazione non abbia avuto luogo in mani proprie (Cass. 29 ottobre 1974 n. 3284).
Notificazione – valida anche se eseguita in luogo diverso da quello di domicilio o di residenza se l’atto è stato consegnato a mani del destinatario. Cassazione civile sez. VI, 7 luglio 2015, n. 14083
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