In particolare, la vittima trasportata ha sempre e comunque diritto al risarcimento integrale del danno, quale che ne sia la veste e la qualità, con l’unica eccezione del trasportato consapevole della circolazione illegale del veicolo, come è nel caso di rapinatori, terroristi o ladri (in questi esatti termini, tra le più recenti, v. Cass. 30 agosto 2013, n. 19963).
Nè può operare, a danno del danneggiato (alla sola vista condizione che egli non fosse consapevole del carattere illegale della circolazione), alcuna limitazione, tanto meno contrattuale, della responsabilità pattuita tra assicurato e sua assicuratrice.