Con il 15 settembre 2015 fine del periodo transitorio per i contrassegni invalidi e per la segnaletica che reca il simbolo di accessibilità su fondo arancione. (G. Carmagnini)

16 Settembre 2015
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Si rammenterà come su questa rivista elettronica sia stata data tempestiva e ampia informazione di circa le nuove disposizioni relative al contrassegno di parcheggio per disabili e alle modifiche del regolamento di attuazione del codice della strada(1).

Nella stessa circolare si è fatto cenno alle disposizioni transitorie, che avranno termine il prossimo 15 settembre 2015.
Giunti a ridosso di tale termine, in assenza di un indirizzo ministeriale (almeno al momento della stesura di questo approfondimento) e preso atto delle variegate interpretazioni proposte a livello locale dalle altre amministrazioni, è opportuno cercare di uniformare il comportamento operativo, almeno sul territorio comunale.
Le disposizioni che seguono, necessariamente interpretative e personali, si fondano sulla necessità di assicurare la massima tutela possibile all’utenza debole costituita da soggetti con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o addirittura impedita, attraverso una lettura delle norme orientata in tal senso.
Le disposizioni transitorie, che, come detto, avranno termine il prossimo 15 settembre, sono contenute nell’articolo 3 del d.P.R. 151/2012 e interessano l’autorizzazione e il relativo contrassegno di parcheggio per disabili, nonché la segnaletica stradale che riguarda i disabili.


Sostituzione del contrassegno invalidi

La sostituzione del «contrassegno invalidi» con il nuovo «contrassegno di parcheggio per disabili», deve avvenire entro il 15 settembre 2015 e i Comuni garantiscono, comunque, in tale periodo il rinnovo dei «contrassegni invalidi» già rilasciati con il nuovo «contrassegno di parcheggio per disabili».
Il comma 2 dell’articolo 3 del d.P.R. 151/2012 dispone che “nel periodo transitorio di tre anni di cui al comma 1 conservano la loro validità le autorizzazioni e i corrispondenti «contrassegni invalidi» già rilasciati”. Alcune amministrazioni hanno interpretato tale norma in maniera perentoria, nel senso che al termine del periodo transitorio i contrassegni non conformi al nuovo modello europeo (e le relative autorizzazioni) cessano di avere validità; la conseguenza sarebbe che dal 16 di settembre 2015 i vecchi documenti non varrebbero più a garantire i benefici previsti dal codice della strada e dal d.P.R. 503/96. Tale interpretazione può essere sostenuta degnamente con validi argomenti, ma con altrettanti validi argomenti può essere sostenuto anche il contrario, per cui pare da preferirsi l’interpretazione più favorevole.
Infatti, si ritiene che la disposizione transitoria possa essere letta in termini più favorevoli e che, in assenza di un’espressa revoca, l’autorizzazione e il contrassegno invalidi (ovviamente, non scaduto) continuino a svolgere la propria funzione di comunicare che il veicolo sul quale è esposto è al servizio di una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o impedita e che, quindi, gode delle particolari tutele previste dalla legge.

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