GUIDA IN STATO DI EBBREZZA – Sinistro stradale conseguente a guida in stato di ebbrezza, in esito al quale un pedone era stato investito. “Il dolo eventuale ricorre quando l’agente si sia chiaramente rappresentato la significativa possibilità di verificazione dell’evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l’eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l’evento lesivo” – Corte di Cassazione, 16/9/2015

21 Settembre 2015
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A tal proposito, la Corte sottolinea che:
– la condotta dell’imputato non può che ritenersi notevolmente difforme da quella, prudente, imposta dal c.d.s. per i veicoli marcianti in centro abitato e la velocità del mezzo, anche nei termini denunciati dal consulente di parte, era superiore del 100% a quella doverosa;
– la durata della condotta illegittima e la replica delle violazioni alle regole autostradali, notevole e diffusa, sono circostanze pacificamente acquisite al processo;
– subito dopo l’investimento mortale l’imputato tentò la fuga senza alcuna preoccupazione circa le sorti della vittima;
– lo scopo della sconsiderata fuga in auto è stata logicamente individuato dai giudici di merito nella volontà di sottrarsi alle conseguenze della guida imprudente e della ubriachezza verificabile da parte dei VV.UU.: il ritiro della patente, il sequestro del mezzo, la perdita del permesso di soggiorno.

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