CODICE DELLA STRADA – Articolo 143. Posizione dei veicoli sulla carreggiata – Casi operativi a cura di C. Lo Iacono

22 Settembre 2015
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Ipotesi operativa

L’organo di polizia accerta che il conducente di un’autovettura circola contromano in corrispondenza di una curva.

Approfondimenti

Per garantire la sicurezza della circolazione e tutelare l’incolumità delle persone, l’articolo 143 del codice della strada disciplina la posizione che i veicoli devono tenere sulla carreggiata.

In particolare viene previsto che essi devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera. Quelli sprovvisti di motore devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, così come tutti gli altri veicoli quando si incrociano ovvero percorrono una curva o un raccordo convesso, a meno che circolino su strade a due carreggiate separate o su una carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o su una carreggiata a senso unico di circolazione.

Quando una strada è divisa in due carreggiate separate, i conducenti devono percorrere quella di destra; quando è divisa in tre carreggiate separate, devono percorrere quella di destra o quella centrale, salvo diversa segnalazione. Sempre salva diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, devono percorrere la corsia più libera a destra, perché la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso.

All’interno dei centri abitati, salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia libera più a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso. Tuttavia i conducenti, qualunque sia l’intensità del traffico, possono impegnare la corsia più opportuna in relazione alla direzione che essi intendono prendere alla successiva intersezione; i conducenti stessi non possono peraltro cambiare corsia se non per predisporsi a svoltare a destra o a sinistra, o per fermarsi, in conformità delle norme che regolano queste manovre, ovvero per effettuare la manovra di sorpasso che in tale ipotesi è consentita anche a destra.

Ai fini dell’accertamento delle violazioni, si ricorda che l’articolo 201, comma 1-bis, lettera g-bis), del codice della strada stabilisce che quelle di cui agli articoli 141, 143, commi 11 e 12, 146, 170, 171, 213 e 214, può avvenire anche per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento. In tali occasioni la presenza degli organi di polizia stradale non è necessaria se l’accertamento avviene con strumenti omologati o approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, del codice della strada e fuori dei centri abitati possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti. Si ritiene che, almeno per quanto riguarda l’articolo 141, la mancata presenza dell’agente di polizia sul posto e quindi il suo oggettivo e prudente apprezzamento circa tutte le circostanze in essere al momento del fatto, renderà particolarmente complessa e poco “certa” l’avvenuta effettiva commissione della violazione.

Per la mancata osservanza delle disposizioni dell’articolo 143 del codice della strada è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una determinata somma di denaro. Inoltre, alle ipotesi più gravi (guidare contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, ovvero percorrere la carreggiata contromano quando la strada sia divisa in più carreggiate separate), consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Note di chiarimento:

  1. L’articolo 3, comma 1, punto 7), del codice della strada definisce “carreggiata” la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli, composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.
  2. L’articolo 3, comma 1, punto 20), del codice della strada definisce “curva” il raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di scarsa visibilità.
  3. L’articolo 3, comma 1, punto 41), del codice della strada definisce “raccordo convesso (dosso)” il raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso.
  4. Il Ministero dell’interno, con la circolare 27 gennaio 1999, n. M/2413/9 ha chiarito che la circolazione contromano – vietata dall’articolo 143, commi 11 e 12, del codice della strada – si ha quando il veicolo percorrendo una strada a doppio senso di circolazione invade la corsia destinata alla opposta direzione di marcia ovvero proceda nella carreggiata destinata al senso opposto (controsenso).

Scheda della violazione

–        illecito: Perché alla guida del veicolo circolava contromano in corrispondenza di una curva. Essendo prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, la stessa viene immediatamente ritirata e sarà trasmessa entro cinque giorni alla Prefettura di ……………………………………..……;

–         norma violata: articolo 143, comma 12, del codice della strada;

–         sanzione pecuniaria: da euro 321,00 a euro 1.282,00 – articolo 143, comma 12, del codice della strada;

–         pagamento:

  • in misura ridotta -30%: euro ….. se avviene entro 5 giorni dalla contestazione o notifica della violazione (non consentito essendo prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida)
  • in misura ridotta: euro 321,00 se avviene entro il 60° giorno dalla contestazione o notifica della violazione
  • della metà del massimo: euro 641,00 se avviene oltre 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione
  • del doppio del minimo: euro 642,00 determinato dal prefetto quando non accoglie il ricorso

–         sanzione accessoria: sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi – Articolo 143, comma 12, del codice della strada. In caso di 2 violazioni in 2 anni è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 2 a 6 mesi – articolo 143, comma 12, del codice della strada (per l’eventuale aumento del periodo di sospensione in conseguenza di altra pregressa violazione provvede la Prefettura consultando le apposite banche dati)

–         decurtazione punti dalla patente: 10;

–         devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore;

–         autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace.

La normativa

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articolo 143)

Modalità dell’intervento operativo

Avendo ipotizzato che il conducente di un’autovettura circola contromano in corrispondenza di una curva, la procedura sarà quella di seguito indicata.

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