CODICE DELLA STRADA – Art. 142, 9bis c.d.s. – Limite di velocità – Caso operativo a cura di C. Lo Iacono

24 Settembre 2015
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Ipotesi operativa

L’organo di polizia accerta che il conducente di un’autovettura circola superando di oltre 60 chilometri orari il limite massimo di velocità.

Approfondimenti

Per tutelare l’incolumità delle persone e garantire la sicurezza della circolazione, l’articolo 142 del codice della stradastabilisce i seguenti limiti massimi di velocità:

a) limiti per categorie di strade:

– autostrade: 130 chilometri orari. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 chilometri orari sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano l’intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell’ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura (neve, grandine, pioggia, eccetera) la velocità massima non può superare i 110 chilometri orari. L’articolo 117, comma 2, del codice della strada non consente ai titolari di patente di guida di categoria A2, A, B1 e B, per i primi tre anni dal conseguimento, di superare la velocità di 100 chilometri orari nelle autostrade. Ai fini sanzionatori, le norme degli articoli 117 e 142 possono concorrere, ove siano superati sia i limiti imposti dall’articolo 142 in relazione alla tipologia di veicolo guidato, alla tipologia di strada o alla segnaletica di limitazione della velocità, sia quelli previsti in relazione alla data di conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B;

– strade extraurbane principali: 110 chilometri orari. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura (neve, grandine, pioggia, eccetera) la velocità massima non può superare i 90 chilometri orari. L’articolo 117, comma 2, del codice della strada non consente ai titolari di patente di guida di categoria A2, A, B1 e B, per i primi tre anni dal conseguimento, di superare la velocità di 90 chilometri orari nelle strade extraurbane principali. Ai fini sanzionatori, le norme degli articoli 117 e 142 possono concorrere, ove siano superati sia i limiti imposti dall’articolo 142 in relazione alla tipologia di veicolo guidato, alla tipologia di strada o alla segnaletica di limitazione della velocità, sia quelli previsti in relazione alla data di conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B;

– strade extraurbane secondarie: 90 chilometri orari;

– strade extraurbane locali: 90 chilometri orari;

– strade nei centri abitati: 50 chilometri orari, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 chilometri orari per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali.

a) limiti per categorie di veicoli:

– ciclomotori: 45 chilometri orari;

– autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all’accordo di cui all’articolo 168, comma 1 quando viaggiano carichi: 50 chilometri orari fuori dei centri abitati e 30 chilometri orari nei centri abitati;

– macchine agricole e macchine operatrici: 40 chilometri orari se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti e 15 chilometri orari in tutti gli altri casi;

– quadricicli: 80 chilometri orari fuori dei centri abitati;

– treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell’articolo 54, comma 1: 70 chilometri orari fuori dei centri abitati e 80 chilometri orari sulle autostrade;

– autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 tonnellate: 80 chilometri orari fuori dei centri abitati e 100 chilometri orari sulle autostrade;

– autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e fino a 12 tonnellate: 80 chilometri orari fuori dei centri abitati e 100 chilometri orari sulle autostrade;

– autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 tonnellate: 70 chilometri orari fuori dei centri abitati e 80 chilometri orari sulle autostrade;

– autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 tonnellate se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell’articolo 82, comma 6: 70 chilometri orari fuori dei centri abitati e 80 chilometri orari sulle autostrade;

– mezzi d’opera quando viaggiano a pieno carico: 40 chilometri orari nei centri abitati e 60 chilometri orari fuori dei centri abitati.

I limiti massimi di velocità previsti in via generale non devono essere resi noti con la segnaletica essendo stabiliti direttamente dalla legge. Il centro abitato, come delimitato con apposita delibera della giunta comunale a norma dell’articolo 4 del codice della strada, deve essere indicato dagli appositi segnali di inizio e fine che valgono anche per imporre il limite massimo di velocità di 50 chilometri orari.

Entro i limiti di velocità stabili dalla norma statale, gli enti proprietari delle strade possono fissare, in determinate strade e tratti di strada, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi diversi quando ciò si renda opportuno. Gli stessi enti hanno l’obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri indicati nel comma 1 dell’articolo 142 del codice della strada. Lo stesso Ministro può anche disporre l’imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l’ente proprietario, ed in caso di mancato adempimento può procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell’ente proprietario, provvedendo anche ad installare la relativa segnaletica.

Al fine di determinare l’osservanza dei limiti di velocità, sono considerate fonti di prova:

– le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate (anche quelle per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti di strada determinati), decurtando la tolleranza legale del 5% con un minimo di 5 chilometri orari. Il comma 2 dell’articolo 345 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada stabilisce, infatti, che in sede di approvazione delle apparecchiature destinate a controllare l’osservanza dei limiti di velocità, è disposto che al valore rilevato sia applicata detta riduzione. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non è consentito l’impiego di apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%;

– i documenti relativi ai percorsi autostradali, raffrontando le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti all’atto dell’emissione e dell’esazione del pedaggio con la distanza tra i caselli di ingresso e di uscita, quale risulta dalle tabelle distanziometriche ufficiali predisposte dagli enti proprietari. Alla determinazione della velocità è associato l’errore relativo – a favore del trasgressore – pari al 5%, 10% o 15% a seconda che la velocità dedotta risulti, rispettivamente, inferiore a 70 chilometri orari, ovvero pari a 70 chilometri orari ed inferiore a 130 chilometri orari, ovvero pari o superiore a 130 chilometri orari;

– le registrazioni del cronotachigrafo, riconoscendo – a favore del trasgressore – una tolleranza di 6 chilometri orari, come previsto dal regolamento 3821/85/CEE, sia per il modello analogico che per quello digitale, indipendentemente dalla velocità.

Per la mancata osservanza dei limiti minimi e dei limiti massimi di velocità è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una determinata somma di denaro e, per le ipotesi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Inoltre, è prevista la revoca della stessa abilitazione quando il titolare, in un periodo di due anni, per due volte supera di oltre 60 chilometri orari il limite massimo di velocità.

Scheda della violazione

– illecito: Perché circolava alla guida del veicolo alla velocità di ……………..… chilometri orari, superando di oltre 60 chilometri orari il limite massimo di …………… chilometri orari vigente a carattere generale (o stabilito dalla segnaletica o prescritto per il tipo di veicolo). La velocità è stata accertata a mezzo di ………………………………..…… Essendo prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, la stessa viene immediatamente ritirata e sarà trasmessa entro cinque giorni alla Prefettura di …………………;

– norma violata: articolo 142, commi 9-bis e 12, del codice della strada;

– sanzione pecuniaria fascia oraria dalle ore 7,00 alle ore 22,00: da euro 828,00 a euro 3.313,00 – articolo 142, comma 9-bis, del codice della strada;

– pagamento:

  • in misura ridotta -30%: euro ….. se avviene entro 5 giorni dalla contestazione o notifica della violazione (non consentito essendo prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida)
  • in misura ridotta: euro 828,00 se avviene entro il 60° giorno dalla contestazione o notifica della violazione
  • della metà del massimo: euro 1.656,50 se avviene oltre 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione
  • del doppio del minimo: euro 1.656,00 determinato dal prefetto quando non accoglie il ricorso

– sanzione pecuniaria fascia oraria dalle ore 22,00 alle ore 7,00: da euro 1.104,00 a euro 4.417,34 – articolo 142, comma 9-bis, e articolo 195, comma 2-bis, del codice della strada;

– pagamento:

  • in misura ridotta -30%: euro ….. se avviene entro 5 giorni dalla contestazione o notifica della violazione (non consentito essendo prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida)
  • in misura ridotta: euro 1.104,00 se avviene entro il 60° giorno dalla contestazione o notifica della violazione
  • della metà del massimo: euro 2.208,67 se avviene oltre 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione
  • del doppio del minimo: euro 2.208,00 determinato dal prefetto quando non accoglie il ricorso

– sanzione accessoria: sospensione della patente di guida da 6 a 12 mesi – Articolo 142, comma 9-bis, del codice della strada. In caso di 2 violazioni in 2 anni è prevista la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida – articolo 142, comma 12, del codice della strada (per l’eventuale revoca in conseguenza di altra pregressa violazione provvede la Prefettura consultando le apposite banche dati)

– decurtazione punti dalla patente: 10;

– devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore;

– autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace.

Note di chiarimento:

  1. Il comma 5 dell’articolo 142 del codice della strada prevede che in tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall’articolo 141 dello stesso codice. Pertanto, il superamento dei limiti massimi di velocità può concorre con la violazione dell’obbligo di tenere sempre una velocità regolata al caso concreto.
  2. Quando la violazione è commessa alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) dell’articolo 142 del codice della strada, le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie previste sono raddoppiate.
  3. Il comma 2-bis dell’articolo 195 del codice della strada, stabilisce che le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20, e 178 sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
  4. Se a commettere la violazione è un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone o cose, i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’articolo 202 del codice della strada stabiliscono che lo stesso è ammesso ad effettuare immediatamente il pagamento in misura ridotta della sanzione nelle mani dell’agente accertatore, che ne rilascia ricevuta facendone menzione nel verbale. Se non si avvale di detta facoltà, il trasgressore è tenuto a versare, sempre all’agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento è fatta menzione nel verbale. Il mancato pagamento della sanzione o versamento della cauzione comporta il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto l’onere e, comunque, per un periodo non superiore a 60 giorni. Il veicolo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell’articolo 214-bis del codice della strada.

La normativa

­    Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articolo 142)

­    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” (articoli 343, 344 e 345)

Modalità dell’intervento operativo

Avendo ipotizzato il superamento di oltre 60 chilometri orari del limite massimo di velocità, la procedura sarà quella di seguito indicata.

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