APPROFONDIMENTO – Retromarcia: che fare . . . analisi giurisprudenziale G. Simonato

2 Ottobre 2015
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Analizziamo la sentenza della Corte di Cassazione, sez. IV Penale del 17 giugno e pubblicata il 7 settembre 2015, n. 36039.
Il fatto riguarda il conducente di autocarro che nell’effettuare la manovra di retromarcia, investiva una signora anziana, con le ruote gemelle posteriori di destra.

Il Tribunale evidenziava, secondo gli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale, che, con ogni probabilità, la persona offesa (come le accadeva sovente per le sue precarie condizioni di salute) aveva perso l’equilibrio mentre era intenta a passeggiare sulla strada e, giacendo sulla sede stradale, era stata investita dal mezzo, il quale, nella parte posteriore, non aveva riportato alcun segno di contatto, per cui si escludeva che vi fosse stato un precedente urto tra l’autocarro e la donna.
Quanto alla condotta di guida dell’autocarro, il conducente riferiva di aver controllato che posteriormente al veicolo non ci fossero ostacoli e di avere poi proceduto – controllando sempre gli specchietti laterali di destra e di sinistra – a fare retrocedere il mezzo sino a quando non aveva avvertito “una specie di dosso”, ed, una volta sceso dall’autocarro, si era reso conto che si trattava del corpo di una donna anziana.

La Corte d’appello, accogliendo le censure mosse alla sentenza di primo grado dal Procuratore Generale, tenuto conto della situazione dei luoghi in cui ebbe a verificarsi il sinistro (vale a dire, in una strada stretta, senza marciapiedi e con autovetture parcheggiate ai lati, tanto da lasciare appena lo spazio per il transito in senso lineare del furgone dell’imputato) e, considerata la strumentazione della quale era fornito l’autocarro condotto dall’imputato (non munito di videocamera posteriore, ma solo di specchietti laterali), ha ritenuto che non è dubitabile che l’autocarro, in quanto costretto, per uscire dalla via, a procedere a retromarcia, dovesse, nell’effettuare tale pericolosa manovra, costantemente sincerarsi che dietro al proprio automezzo, lungo la direzione intrapresa (a marcia indietro), non si trovassero altri utenti della strada.
Precisando, inoltre, che essendo evidente che, ove l’impiego della strumentazione a disposizione dell’imputato, cioè i soli specchietti laterali, stante la pacifica inidoneità degli stessi a coprire l’intera area retrostante il mezzo, non avesse potuto garantire l’assenza di ostacoli o di altri utenti della strada, l’autocarro avrebbe dovuto necessariamente avvalersi dell’ausilio di altra persona (che controllando il tratto di strada che l’automezzo si stava accingendo a percorrere, lo potesse rassicurare sull’assenza di pericoli ed in particolare di pedoni), ovvero, ove tale aiuto non fosse stato conseguibile astenersi dal compiere la manovra di retromarcia, almeno in attesa che si verificassero le condizioni per poterla effettuare senza rischi.

La Corte di Cassazione ha altresì svolto le seguenti considerazioni in diritto.
In ragione del concomitante comportamento colposo della persona offesa (indipendentemente dall’accertare se la sua caduta sulla sede stradale sia da addebitare a malore o ad imprudenza, essendo certo che essa la percorreva al momento dell’incidente e non vi erano attraversamenti pedonali), il Collegio deve stabilire se il principio di affidamento trovi applicazione nell’ambito dei reati colposi commessi a seguito di violazione di norme sulla circolazione stradale. 

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