CODICE DELLA STRADA – Articolo 147 codice della strada – Comportamento ai passaggi a livello – Caso operativo a cura di C. Lo Iacono

5 Ottobre 2015
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Ipotesi operativa

L’organo di polizia accerta che il conducente di un’autovettura attraversava il passaggio a livello senza barriere invece di fermarsi essendoci il treno in vista.

Approfondimenti

L’articolo 147 del codice della strada disciplina, al fine di evitare incidenti, i comportamenti che gli utenti della strada devono tenere in presenza di passaggi a livello.

Innanzitutto è previsto che chiunque (conducenti di veicoli, conducenti di animali, pedoni eccetera) si approssima ad un passaggio a livello deve usare la massima prudenza ed osservare le segnalazioni indicate nell’articolo 44 del codice della strada. Tale articolo stabilisce che in corrispondenza dei passaggi a livello:

– con barriere, può essere collocato, a destra della strada, un dispositivo luminoso ad una luce rossa fissa che avverta in tempo utile della chiusura delle barriere, integrato da altro dispositivo di segnalazione acustica. I dispositivi sono obbligatori quando le barriere sono manovrate a distanza o non sono visibili direttamente dal posto di manovra;

– con semibarriere, deve essere collocato, sulla destra della strada, un dispositivo luminoso a due luci rosse lampeggianti alternativamente che avverta in tempo utile della chiusura delle semibarriere, integrato da altro dispositivo di segnalazione acustica. Le semibarriere possono essere installate solo nel caso che la carreggiata sia divisa nei due sensi di marcia da spartitraffico invalicabile di adeguata lunghezza.

Viene poi precisato che prima di impegnare un passaggio a livello senza barriere o semibarriere, occorre assicurarsi, in prossimità delle apposite segnalazioni previste dal regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, che nessun treno sia in vista. In caso affermativo bisogna attraversare rapidamente i binari, in caso contrario bisogna fermarsi senza impegnarli.

E’ fatto assoluto divieto di attraversare il passaggio a livello quando sono chiuse o stanno per chiudersi le barriere o le semibarriere, quando sono in movimento di apertura le semibarriere, quando sono in funzione i dispositivi di segnalazione luminosa o acustica e quando sono in funzione i mezzi sostitutivi delle barriere o semibarriere.

Quando impegnato, il passaggio a livello deve essere sollecitamente sgombrato. In caso di arresto forzato del veicolo il conducente deve cercare di portarlo fuori dei binari o, in caso di materiale impossibilità, deve fare tutto quanto gli è possibile per evitare ogni pericolo per le persone, nonché fare in modo che i conducenti dei veicoli su rotaia siano avvisati in tempo utile dell’esistenza del pericolo.

Per la mancata osservanza delle disposizioni dell’articolo 147 del codice della strada è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. Quando lo stesso soggetto incorre, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui all’articolo 147 per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.

Note di chiarimento:

  1. L’articolo 3, comma 1, punto 35), del codice della strada definisce “passaggio a livello” l’intersezione a raso, opportunamente attrezzata e segnalata ai fini della sicurezza, tra una o più strade ed una linea ferroviaria o tranviaria in sede propria.

Scheda della violazione

– illecito: Perché alla guida di autovettura attraversava il passaggio a livello senza barriere invece di fermarsi essendoci il treno in vista;

– norma violata: articolo 147, comma 2, del codice della strada

– sanzione pecuniaria: da euro 85,00 a euro 338,00 – articolo 147, comma 5, del codice della strada

– pagamento:

  • in misura ridotta -30%: euro 59,50 se avviene entro 5 giorni dalla contestazione o notifica della violazione
  • in misura ridotta: euro 85,00 se avviene dal 6° al 60° giorno dalla contestazione o notifica della violazione
  • della metà del massimo: euro 169,00 se avviene oltre 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione
  • del doppio del minimo: euro 170,00 determinato dal prefetto quando non accoglie il ricorso

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