LIMITI DI VELOCITA’ – Visibilità della postazione di controllo ex art. 142. Precisazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (Avv. Fabio Dimita)

7 Ottobre 2015
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Con una recente nota il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha confermato che è garantita la visibilità della postazione di controllo con l’utilizzo di dispositivi automatici per il rilevamento delle infrazioni ex art. 142 del Codice della strada, qualora sia utilizzato il segnale con il simbolo di cui all’art. 125, Fig. II, 111, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada, apposto nelle immediate vicinanze del dispositivo di rilevamento.
La percezione della presenza della postazione di controllo potrebbe essere garantita anche con il veicolo di servizio con colori di istituto purchè visibile, ovvero con un veicolo civetta, ma in tal caso questo deve aver attivato il dispositivo luminoso lampeggiante o essere stazionato nelle immediate vicinanze del segnale con il simbolo di cui all’art. 125 sopra citato.
Inoltre, il Ministero con la medesima nota precisa come l’agente di polizia stradale anche se sia posizionato al di là della barriera ( guadrail ) con la presenza anche dell’autovettura, tale situazione non pregiudica l’attività di controllo a condizione che lo stesso agente, in occasione dell’espletamento del servizio con un dispositivo automatico in modalità temporanea ai sensi dell’ art. 201, comma 1 bis, lett e), del Codice della strada, ai fini del controllo della funzionalità dello strumento, sia in grado di verificare costantemente il corretto funzionamento del medesimo, che deve essere sotto il suo “ diretto controllo” – come espressamente previsto dal Decreto Maroni ( Direttiva Ministeriale 14 agosto 2009) -, al fine di poter tempestivamente intervenire in caso di alterazioni funzionali del medesimo, o per poter determinare il veicolo in violazione nei casi dubbi – per esempio se nel fotogramma risultano ripresi più veicoli – non essendo pertanto sufficiente la mera e passiva presenza dell’agente accertatore.
Si riporta di seguito il testo della nota ministeriale.

Con riferimento al primo quesito si fa presente che gli organi di polizia municipale, nell’ambito del territorio comunale, sono abilitati a compiere legittimamente la loro attività di accertamento istituzionale nell’ambito dell’espletamento dei servizi di polizia stradale, ivi compreso l’accertamento dell’eccesso di velocità, senza che abbia rilievo la circostanza relativa alla tipologia della strada che attraversa lo stesso, e quindi ben possono effettuare accertamenti e contestazioni di violazioni di norme del codice della strada anche quando il tracciato su cui si verifica l’infrazione sia una strada statale, regionale o provinciale dentro o fuori del centro abitato, fatto salvo quanto disposto dall’art. 372, comma 5, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada,

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