CONTRASSEGNO ASSICURATIVO – Dopo quasi mezzo secolo di storia il contrassegno assicurativo va in pensione – dal 18 ottobre 2015 si parte con la dematerializzazione. (G. Carmagnini – 2° parte)

16 Ottobre 2015
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24 Gennaio 2012 – Terzo step – Programma di dematerializzazione dei contrassegni assicurativi e nuove possibilità di controllo

A stretto ridosso della modifica in vigore dal 1° gennaio 2012, con l’articolo 31 del decreto legge 24/1/2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24/3/2012, n. 27, il Governo è intervenuto con una nuova disposizione relativa alla repressione del fenomeno del falso assicurativo e della circolazione senza assicurazione. Con tale disposizione ha preso il via quella che abbiamo definito come la dematerializzazione del contrassegno assicurativo, attraverso una serie di interventi programmati con un decreto interministeriale che ha visto la luce ben oltre il termine previsto nel decreto liberalizzazioni[1], ma che alla fine ha portato, con il 18 ottobre 2015, all’attuazione del programma[2] iniziato quasi quattro anni prima.
Pare invece per il momento accantonata la previsione inserita nel comma 1 del citato articolo 31, secondo la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi dei dati forniti gratuitamente dalle compagnie di assicurazione, avrebbe dovuto formare periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall’assicurazione, con esclusione dei periodi di sospensiva dell’assicurazione regolarmente contrattualizzati e avrebbe dovuto comunicare ai rispettivi proprietari l’inserimento dei veicoli in tale elenco, informandoli circa le conseguenze previste a loro carico nel caso in cui i veicoli stessi fossero stati posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Gli iscritti nell’elenco avrebbero dovuto avere 15 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione, trascorsi i quali l’elenco dei veicoli non ancora in regola avrebbe dovuto essere messo a disposizione delle forze di polizia e delle prefetture competenti in ragione del luogo di residenza del proprietario del veicolo. Nulla da fare per la mancanza delle risorse necessarie a date attuazione a questa disposizione.
Al momento per tutti è però possibile accedere, tramite il portale dell’automobilista, alla situazione assicurativa di qualsiasi veicolo, semplicemente inserendo la targa dello stesso. Per gli organi di polizia è poi possibile utilizzare uno strumento più completo, con accesso all’applicazione INFO WEB del MIT, attraverso il portale dell’automobilista (https://ilportaledell’automobilista.it/info/) dove dovrà essere immessa la matricola e la password ottenuta in sede di autenticazione (per i dettagli si rinvia al manuale utente per l’applicazione INFO WEB sul sito del Ministero) e dal quale sarà possibile ricavare anche la situazione della revisione del veicolo. In alternativa, solo per la situazione assicurativa, sarà possibile effettuare il controllo, come già in passato, tramite la banca dati dell’ANIA.
Infine, l’articolo 31 del citato decreto 1/2012 ha dettato disposizioni anche in una materia che più opportunamente avrebbe dovuto essere trattata all’interno del codice della strada e, infatti, sono giacenti alcuni disegni di legge che dovrebbero tentare un coordinamento delle varie disposizioni vigenti, in modo da ricondurre la materia una maggiore organicità.
Infatti, il decreto Monti ha disposto che la violazione dell’articolo 193 può essere rilevata anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione, approvati o omologati ai sensi dell’articolo 45, comma 6, del codice della strada, ovvero attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il controllo a distanza dell’accesso nelle zone a traffico limitato, nonchè attraverso altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio; dei controlli, come si conviene in Italia (!) deve essere data informazioni ai conducenti e non vi è l’obbligo della contestazione immediata. In tali casi la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in momenti successivi, lo svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonchè i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione.
Tuttavia, i criteri di omologazione e di impiego avrebbero dovuti essere stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l’IVASS e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali. Ovviamente, di tale decreto non vi è traccia.
Nel tempo sono stati, invece, commercializzati apparecchi muniti di lettori OCR in grado di leggere le targhe e confrontarle con le banche dati del MIT, in modo da verificare la situazione assicurativa e della revisione dei mezzi. Il Ministero ha ribadito in un proprio parere che ad oggi non risultano approvati apparecchi che consentano tali accertamenti. In più di un’occasione ho ritenuto sostenibile che tali apparecchi non possono essere utilizzati in modalità automatica, ma che possono ritenersi legittimi come documentatori fotografici al servizio diretto degli agenti che potrebbero compiere la stessa operazione semplicemente annotando la targa dei veicoli e confrontandola con i dati presenti nelle banche dati dove è riportata la situazione assicurativa o della revisione.

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