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Tale presunzione è superata quando: “uno dei conducenti provi sia di avere rispettato le regole del codice della strada e di comune prudenza, sia che l’altrui condotta scorretta non fosse prevedibile od evitabile; uno dei conducenti provi che la condotta di guida dell’antagonista fu di una gravità tale, da costituire causa esclusiva del sinistro, in virtù della massima d’esperienza res ipsa loquitur”.