NOTIFICA – La notifica a mezzo PEC dei verbali del codice della strada: momento di perfezionamento (M. Massavelli)

23 Ottobre 2015
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

CODICE DI PROCEDURA CIVILE
Art. 149-bis. – (Notificazione a mezzo posta elettronica)
Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.
Se procede ai sensi del primo comma, l’ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.
La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.
L’ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all’articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all’articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l’indirizzo di posta elettronica presso il quale l’atto è stato inviato.
Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.
Eseguita la notificazione, l’ufficiale giudiziario restituisce all’istante o al richiedente, anche per via telematica, l’atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.
CODICE DELLA STRADA
Articolo 201 – Notificazione delle violazioni

1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell’intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell’articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale e’ validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall’interessato. Qualora l’effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione puo’ essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione e’ posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all’estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall’accertamento. Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell’articolo 196 entro cento giorni dall’accertamento della violazione.
…OMISSIS….

3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell’art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall’archivio nazionale dei veicoli istituito presso la Direzione generale della M.C.T.C. o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.

LEGGE 9 agosto 2013, n. 98
Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69
Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia

Art. 20. Riprogrammazione degli interventi del Piano nazionale della sicurezza stradale
5-quater. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tramite posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti abilitati all’utilizzo della posta medesima, escludendo l’addebito delle spese di notificazione a carico di questi ultimi.

GIURISPRUDENZA DI RIFERIMENTO
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 19 maggio – 7 ottobre 2015, n. 20072


DISPOSIZIONI OPERATIVE

E’ legittimo notificare un verbale di violazione alle norme del codice della strada a mezzo PEC?
E’ necessario innanzitutto evidenziare alcuni elementi essenziali:

  • La notifica è effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l’indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi: ciò vale esclusivamente per professionisti iscritti negli appositi albi, e società e persone giuridiche iscritte nel Registro delle Imprese, in quanto unici soggetti che a cui ka legge ha imposto di avere e rendere pubblico un indirizzo di posta elettronica certificata.
  • Il notificante procede con le modalità previste dall’articolo 149-bis, codice di procedura civile, in quanto compatibili.

Per quanto riguarda, in particolare il codice della strada, e i relativi verbali di accertamento di violazione, si deve far riferimento all’articolo 201, che disciplina, appunto, il procedimento di notificazione, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione.
In particolare, per quanto qui di interesse, il comma 3, stabilisce le modalità di notificazione dei verbali:  alla notificazione si provvede a mezzo degli organi di polizia stradale indicati nell’articolo 12, dei messi comunali o di un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.
Tra le modalità previste vi sono quelle indicate nel codice di procedure civile: e l’articolo 149-bis, infatti, prevede la possibilità di procedere a notificazione a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo,
se non è fatto espresso divieto dalla legge.
Ma, quando si perfeziona la notifica effettuata con PEC?

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