CODICE DELLA STRADA – Caso operativo a cura di C. Lo Iacono sull’art. 158 c.d.s. – Divieto di fermata e di sosta dei veicoli – passo carrabile 

29 Ottobre 2015
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Ipotesi operativa

L’organo di polizia accerta che un’autovettura è stata lasciata in sosta allo sbocco di un passo carrabile individuato con l’apposito segnale.

Approfondimenti

L’articolo 158 del codice della strada individua una lunga serie di casi in cui la fermata e la sosta dei veicoli sono vietate, stabilisce le relative sanzioni e dispone, per evidenti ragioni di sicurezza, che durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte ad evitare incidenti ed impedire l’uso del veicolo senza il suo consenso.

Tra i casi di sosta vietata c’è anche quello “allo sbocco dei passi carrabili” previsto dalla lettera a) del comma 2. Mutuando il significato che della sosta dà l’articolo 157 del codice della strada, possiamo affermare che quando la sospensione della marcia del veicolo viene protratta nel tempo con contestuale allontanamento del conducente, il mezzo non può essere lasciato davanti ad un passo carrabile. Trattandosi di disposizione a portata generale, il divieto vale anche nei confronti dei proprietari degli stessi passi.

Essendo, come detto, presa in considerazione la sosta “allo sbocco” dei passi carrabili, si ritiene che se un veicolo sosta sul lato opposto non viola la norma, nemmeno quando impedisce l’entrata e l’uscita dallo stesso per la limitata larghezza della carreggiata. In tale ipotesi occorre valutare l’opportunità di vietare la sosta di fronte al passo carrabile. Una parte della dottrina ritiene tuttavia che tale sosta è da intendersi vietata allorché è palese l’impedimento alle manovre di entrata e di uscita dal passo.

Il “passo carrabile” è, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, punto 37), del codice della strada, l’accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli. Ma ai fini dell’applicazione della norma in trattazione, occorre tenere conto che l’articolo 22, comma 3, del citato codice, stabilisce che i passi carrabili devono essere individuati con l’apposito segnale (quello di cui alla figura II 78 del regolamento), previa autorizzazione dell’ente proprietario della strada. Pertanto, solo quelli muniti dell’apposito segnale rientrano nella tutela della disciplina.

La violazione comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria (che in via generale si applica per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione, ma che chiaramente non riguarda le ipotesi che prevedono la rimozione del veicolo) (6) e della sanzione accessoria della rimozione del veicolo (per liberare il passo carrabile) (7) (8) disposta dall’articolo 159, comma 1, lettera b), del codice della strada. Il comma 3 dello stesso articolo consente, in alternativa alla rimozione ed anche previo spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia, salvo che il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.

Note di chiarimento:

  1. L’articolo 3, comma 1, punto 37), del codice della strada definisce “passo carrabile” l’accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.
  2. Il segnale che individua i passi carrabili è quello di cui alla figura II 78 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.
  3. L’articolo 22, comma 3, del codice della strada, stabilisce che i passi carrabili devono essere individuati con l’apposito segnale, previa autorizzazione dell’ente proprietario della strada.
  4. La rimozione dei veicoli in sosta allo sbocco dei passi carrabili è disposta dall’articolo 159, comma 1, lettera b), del codice della strada. Il comma 3 dello stesso articolo consente, in alternativa alla rimozione ed anche previo spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia, salvo che il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.
  5. Il “giorno di calendario” va dalle ore 0,00 alle ore 24,00. Per i divieti di sosta disposti ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice, le sanzioni si applicano invece per “ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione”.
  6. La sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo è disciplinata principalmente dall’articolo 215 del codice della strada e dall’articolo 397 del suo regolamento.
  7. L’articolo 354, comma 4, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, non consente la rimozione dei veicoli a servizio delle persone invalide. Si ritiene che l’interesse tutelato dalla discutibile norma regolamentare debba essere comunque sacrificato quando la sosta avviene allo sbocco di passi carrabili, in curva, su intersezione o in modo da costituire pericolo, grave intralcio o blocco alla circolazione.

Scheda della violazione

– illecito: Perché l’autovettura è stata lasciata in sosta allo sbocco di un passo carrabile individuato con l’apposito segnale (3) previsto dall’articolo 22 del codice della strada. Il veicolo viene rimosso e, con separato atto, affidato in custodia a ………………………………………… per custodirlo presso ………………………………………………………………………..

– norma violata: articolo 158, comma 2, lettera a), del codice della strada

– sanzione pecuniaria: da euro 41,00 a euro 169,00 – articolo 158, comma 6, del codice della strada

– pagamento:

  • in misura ridotta -30%: euro 28,70 se avviene entro 5 giorni dalla contestazione o notifica della violazione
  • in misura ridotta: euro 41,00 se avviene dal 6° al 60° giorno dalla contestazione o notifica della violazione
  • della metà del massimo: euro 84,50 se avviene oltre 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione
  • del doppio del minimo: euro 82,00 determinato dal prefetto quando non accoglie il ricorso

– sanzione accessoria: Rimozione (o blocco) del veicolo – Articolo 159, comma 1, lettera b), del codice della strada

– decurtazione punti dalla patente:0

– devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore

– autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace

La normativa

–        Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” – Articolo 158

–        Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” – Articolo 348

Modalità dell’intervento operativo

Avendo ipotizzato che un’autovettura è stata lasciata in sosta allo sbocco di un passo carrabile individuato con l’apposito segnale, la procedura sarà quella di seguito indicata.

L’organo di polizia:

  • redige il verbale di contestazione della violazione dell’articolo 158, commi 2, lettera a), e 6, del codice della strada (da notificare entro 90 giorni al responsabile in solido);
  • dispone la rimozione del veicolo ai sensi dell’articolo 159, comma 1, lettera b), del codice della strada, indicandola nel verbale di contestazione della violazione;
  • provvede affinché il veicolo sia prelevato, trasportato nell’apposita depositeria ed affidato in custodia al responsabile della stessa redigendo apposito verbale;
  • restituisce il veicolo all’avente diritto che lo rivendica, previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia.

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