ORIENTAMENTO ARAN – Infortuni sul lavoro – Può essere sostituita l’assenza per aspettativa per motivi personali, di cui all’art.11 del CCNL del 14.9.2000, già concessa ad un dipendente che ne aveva fatto richiesta, con la causale di infortunio sul lavoro verificatosi prima dell’inizio della stessa e che prosegue nelle giornate della aspettativa già riconosciute?

10 Novembre 2015
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Nel merito del quesito formulato, l’avviso della scrivente Agenzia è nel senso che l’assenza per infortunio sul lavoro verificatosi prima dell’inizio della fruizione del periodo di aspettativa per motivi personali, regolarmente richiesto ed autorizzato dal datore di lavoro pubblico, prevale comunque sull’altra tipologia di assenza, data la particolare rilevanza che la disciplina legale e contrattuale attribuisce, anche sotto il profilo del trattamento economico, al particolare profilo della tutela della salute del lavoratore.

Per effetto, quindi, dell’infortunio sul lavoro, a partire dal primo giorno indicato sul certificato medico e per la durata ivi indicata, il lavoratore si deve considerare solo assente per infortunio sul lavoro, con conseguente applicazione delle previsioni, ove riconosciuto, della disciplina dell’art.22 del CCNL del 6.7.1995.

L’imputazione dei giorni di assenza a infortunio sul lavoro determina, conseguentemente, la necessaria mancata fruizione dei giorni di aspettativa per motivi personali coincidenti con gli stessi, secondo le previsioni dell’atto di concessione dell’ente.

Al temine dell’assenza per infortunio, si possono determinare diverse situazioni:

a) i giorni di infortunio si sovrappongono completamente ai giorni di aspettativa concessi; in tale ipotesi, ove sussistano ancora le esigenze che giustificano l’aspettativa, il dipendente formulerà un nuova richiesta all’ente, indicando la nuova decorrenza e durata della stessa, nel rispetto delle previsioni dell’art.11 del CCNL del 14.9.2000;

b) i giorni di infortunio non coprono tutti i giorni di aspettativa concessi; in questa ipotesi si ritiene che il dipendente, al termine dell’assenza per infortunio, possa avvalersi dei giorni di aspettativa ancora fruibili fino alla scadenza originariamente prevista nell’atto di concessione; ove ritenuto necessario e conforme al proprio interesse, il dipendente potrebbe eventualmente richiedere anche il prolungamento diretto (senza rientro in servizio) del periodo di aspettativa, in modo da tenere conto anche di quei giorni che, pure concessi, sono stati invece imputati a infortunio sul lavoro. Resta ferma la necessaria valutazione della coerenza di tale prolungamento con le esigenze organizzative dell’ente.