PATENTE DI GUIDA – Verso la nuova depenalizzazione della guida senza patente? La violazione, penale sino all’inizio del 2000, poi amministrativa sino al 2007 e poi di nuovo reato, sarà sottratta dall’ambito del giudice penale con un nuovo provvedimento che prevede l’introduzione di una sanzione civile?

20 Novembre 2015
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
Dal sito del Governo

DEPENALIZZAZIONE DI REATI

Disposizione in materia di depenalizzazione (decreto legislativo – esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante disposizione in materia di depenalizzazione a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. Nello specifico l’obiettivo della riforma – in attuazione della legge delega approvata dal Parlamento ad aprile 2014 – è quello di trasformare alcuni reati di lieve entità in illeciti amministrativi sia per rendere più effettiva ed incisiva la sanzione assicurando al contempo una più efficace repressione dei reati più gravi,sia anche per deflazionare il sistema processuale penale.
Si ritiene infatti che rispetto a tali illeciti abbia più forza di prevenzione una sanzione certa in tempi rapidi che la minaccia di un processo penale lungo e costoso che per il particolare carattere dell’illecito e per i tempi stessi che scandiscono il procedimento penale rischia di causare la mancata sanzione.
Lo schema del decreto riprende le proposte della commissione ministeriale (costituita con D.M. 27 maggio 2014) presieduta dal professor Francesco Palazzo e si articola in interventi sia sul codice penale che sulle leggi speciali.
Il criterio generale seguito è quello di depenalizzare i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda previsti al di fuori del codice penale e una serie di reati presenti invece nel codice penale (c.d. depenalizzazione cieca).
Restano naturalmente dentro il sistema penale, e quindi esclusi dal provvedimento, un decalogo di reati che pur prevedendo la sola pena della multa o dell’ammenda tutelano interessi importanti. Sono i reati in materia di:

  • edilizia e urbanistica;
  • ambiente, territorio e paesaggio;
  • alimenti e bevande;
  • salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • sicurezza pubblica;
  • giochi d’azzardo e scommesse;
  • armi ed esplosivi;
  • elezioni;
  • finanziamento ai partiti;
  • proprietà intellettuale e industriale.

Si segnala in particolare per i suoi benefici effetti la riforma del reato di omesso versamento delle somme trattenute dal datore di lavoro come contribuiti previdenziali e assistenziali e a titolo di sostituto di imposta, ove l’importo non superi euro 10 mila annui. Si prevede poi la non punibilità del datore di lavoro, nemmeno sul piano amministrativo, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.
Alcuni reati sono stati esclusi dalla depenalizzazione:

  • immigrazione clandestina;
  • disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone;
  • in materia di stupefacenti: la violazione delle prescrizioni impartite con l’autorizzazione alla coltivazione delle piante da cui si estraggono sostanze stupefacenti.

Le cornici edittali delle nuove sanzioni amministrative saranno cosi determinate: sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro per le contravvenzioni punite con l’arresto fino a sei mesi, da 5.000 a 30.000 euro per le contravvenzioni punite con l’arresto fino a un anno, da 10.000 a 50.000 per i delitti e le contravvenzioni puniti con un pena detentiva superiore ad un anno.

ABROGAZIONE DI REATI E INTRODUZIONE DI ILLECITI CON SANZIONI CIVILI
Disposizione in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili (decreto legislativo – esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante disposizione in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67.
L’obiettivo della riforma è quello di costruire una sanzione più efficace ed effettiva nei confronti di illeciti di più scarsa offensività, ma che comunque meritano una risposta adeguata da parte dello Stato. Sostituire la sanzione penale con la sanzione pecuniaria civile, associata al risarcimento del danno alla parte offesa, non solo determinerà più certezza nel colpire il responsabile dell’illecito, ma libererà le procure da affari di scarsa rilevanza che troppo spesso non trovano sanzione a causa dell’ingolfamento degli affari in ambito penale. Si ritiene che la certezza di una sanzione pecuniaria civile di carattere economico e del risarcimento del danno abbia più forza di prevenzione e di tutela della persona offesa riguardo a tali illeciti rispetto ad un eventuale, ma molto spesso non effettivo, processo penale.
La persona offesa potrà così ricorrere al giudice civile per il risanamento del danno. Il magistrato, accordato l’indennizzo, per alcuni illeciti stabilirà anche una sanzione pecuniaria che sarà incassata dall’erario dello Stato.
Il catalogo degli illeciti civili comprende l’ingiuria, il furto del bene da parte di chi ne è comproprietario e quindi in danno degli altri comproprietari, l’appropriazione di cose smarrite: per questo gruppo di illeciti la sanzione va da cento a ottomila euro. Raddoppia invece la sanzione civile per gli illeciti relativi all’uso di scritture private falsificate o la distruzione di scritture private.
Sono stati esclusi alcuni reati di occupazione di beni immobili privati, che presentano una offensività elevata, quali l’usurpazione di immobili, l’invasione di terreni o edifici, la deviazione di acque e modifica dello stato dei luoghi. Si tratta di fattispecie sanzionatorie del passato che tuttavia colpiscono condotte oggi in drammatica espansione, quale l’occupazione abusiva di alloggi o case di villeggiatura.
È davvero innovativa la previsione di una sanzione pecuniaria civile, che ha natura pubblicistica ed è devoluta allo Stato, e che si aggiunge al risarcimento del danno nei confronti della persona offesa.