SANZIONI C.D.S. – Le modalità di utilizzo delle sanzioni al Codice della Strada già inserite nella quota vincolata dell’Avanzo di Amministrazione (C. Malavasi)

1 Dicembre 2015
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I Comandanti si trovano oggi ad affrontare una situazione nella quale in molti Enti a seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, è stato accantonato nell’avanzo vincolato 2014 una quota significativa dei fondi destinati alle finalità dell’art. 208 Cds e dell’art 7 Cds che non erano ancora stati impegnati a finalità specifiche ma che per la loro natura non potevano essere inseriti nell’avanzo libero.
A questo punto i Comandanti debbono capire come possano utilizzare questi fondi accantonati per le finalità specifiche di cui agli artt. 208 e 7 del codice della Strada. Su una questione simile è intervenuta recentemente, con proprio parere, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia con deliberazione 11/09/2015 n.281 la quale ha precisato che per un ente non in sperimentazione:

  • Nel 2015 gli enti adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dalla contabilità armonizzata, cui è attribuita funzione conoscitiva;
  • Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria;
  • Nel 2015, come prima voce dell’entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo pluriennale vincolato, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale;
  • In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell’esercizio 2015, gli enti non in sperimentazione applicano la relativa disciplina vigente nel 2014.

In merito al risultato di amministrazione accertato, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi e al primo accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, la sua composizione è descritta dall’art.187 TUEL modificato dal d.lgs.126/2014, il quale stabilisce quanto segue:
“Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.

 

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