PERSONALE: Vietato utilizzare i residui assunzionali per impiegare vigili urbani. Parola di T.A.R. (L. Boiero)

29 Dicembre 2015
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La situazione delle assunzioni, in questo momento, è particolarmente ingarbugliata. Per quanto riguarda la Polizia Locale il problema è ancora maggiore, in quanto il d.l. n. 78/2015 ha previsto ulteriori vincoli.
La disposizione in esame – art 5 d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazione, dalla legge n. 125 del 6 agosto 2015 – che si inquadra nel più ampio disegno legislativo volto alla ricollocazione del personale soprannumerario delle Province, detta una disciplina particolare per il personale appartenente ai Corpi e servizi di Polizia Provinciale. Invero, non si può fare a meno di evidenziare che per il personale in parola, il legislatore abbia  dettato una disciplina ad hoc per il suo riassorbimento, disciplina che si pone in evidente rapporto di specialità con la fattispecie più generale di cui all’art 1, commi 421, legge n. 190/2014.
Sotto tale profilo, l’art 5 d.l. n. 78/2015 prevede un preciso percorso per il transito del personale nei ruoli della polizia municipale, la cui gradualità è contrassegnata da tre passaggi, ben scanditi sul piano logico e cronologico:
1) l’individuazione del personale necessario per l’esercizio delle funzioni fondamentali che spettano alle città metropolitane ed agli enti di area vasta;
2) la riallocazione delle funzioni di polizia amministrativa e del relativo personale ad opera delle leggi regionali, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56;
3) il trasferimento del personale che, entro il 31 ottobre 2015, non è stato né individuato né riallocato, ai comuni, singoli o associati, secondo le modalità e procedure definite con il decreto di cui all’art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa con la Conferenza Unificata).
Con riferimento alle modalità, lo stesso d.l. 78/2015 sancisce che il transito suddetto debba aver luogo nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno nell’esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Al fine di favorire il completo riassorbimento, la medesima disposizione prevede, inoltre, che l’immissione in ruolo potrà aver luogo anche in caso di mancato rispetto, nell’anno 2014, del patto di stabilità interno e dell’indicatore dei tempi medi di pagamento (art 4 comma 1).

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