Revisione dei veicoli per il 2016 e tabelle aggiornate (G. Carmagnini)

7 Gennaio 2016
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Anche quest’anno, nell’intento di fornire un quadro complessivo delle disposizioni che regolano la revisione dei veicoli per il 2016, si ripropone il presente approfondimento annuale con allegata la tabella per la facile determinazione delle scadenze previste per le diverse categorie dei veicoli, oltre alla tabella “storica” che nel tempo è servita a calcolare i periodi di revisione per determinare l’eventuale raddoppio delle sanzioni.
L’approfondimento è completato da alcuni esempi per una più facile lettura dei documenti di circolazione e aggiornato alle più recenti indicazioni ministeriali.
La materia si è arricchita delle nuove disposizioni relative alla revisione delle macchine agricole, con la sostituzione del comma 1 dell’articolo 111 del codice della strada, per effetto della legge 17 dicembre 2012, n. 221 (GU n. 294 del 18 dicembre 2012 – Suppl. Ordinario n. 208), che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 194/L alla Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245), recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; tali disposizioni sono applicabili anche alle macchine operatrici e per l’effettiva applicazione di tale obbligo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.149 del 30 giugno 2015 il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015 relativo alla revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; il decreto ha disposto un periodo transitorio e un calendario per la messa a regime della revisione per il parco veicolare già immatricolato ed è questa, in sostanza, l’unica novità di rilievo rispetto al 2015, anche se non ha una rilevanza operativa immediata.
Premessa
Ferme restando le revisioni annuali, previste dall’articolo 80, comma 4 del codice della strada, si ricorderà come con il 2004, sono andate a regime, secondo quanto previsto dall’articolo 80 comma 3, le revisioni periodiche di quasi tutte le categorie di veicoli, ciclomotori e motoveicoli compresi.
Il quadro per il 2016 resta sostanzialmente invariato rispetto al 2015.
I rimorchi inferiori a 3,5 t di massa complessiva a pieno carico, per il momento, non sono stati interessati dal decreto annuale e quindi rimangono fermi i termini fissati dal
decreto ministeriale 17 gennaio 2003, salvo successive determinazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Al momento non risultano emanati decreti per la revisione di particolari categorie di veicoli.

1. CONCETTI
La revisione può essere:

GENERALE
quando viene disposta per una intera categoria di veicoli. Questa è la forma di revisione più utilizzata;

PARZIALE
quando viene disposta solo per una parte di una categoria di veicoli. Questa forma di revisione è stata utilizzata fino al decreto ministeriale 13 giugno 1980;

SINGOLA
quando viene disposta per un singolo veicolo. Costituiscono revisioni singole quelle disposte ai sensi:
 dell’articolo 75, commi 1 e 2;
 dell’articolo 78, comma 4;
 dell’articolo 80, comma 5 (segnalazione all’UMC a seguito di mancata persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento del veicolo ex articoli 71, 72, 79);
 dell’articolo 80, comma 7 (segnalazione all’UMC a seguito di gravi danni al veicolo a seguito di incidente stradale).

In base alle cadenze di chiamata, stabilite per le diverse categorie, la revisione può essere:

ANNUALE
Per particolari tipi di veicoli, immatricolati o revisionati l’anno precedente; fu disposta per la prima volta dal decreto ministeriale 29 gennaio 1981;

PERIODICA
Attualmente viene disposta per determinati veicoli dopo quattro anni dalla prima immatricolazione e, successivamente alla prima, ogni due anni dall’ultima revisione. La
revisione periodica, negli anni passati, era diversificata in base alle categorie di veicoli; risultava quindi importante stabilire le specifiche scadenze per le revisioni disposte negli
anni precedenti, ai fini dell’applicazione della sanzione doppia prevista dal comma 14 dell’articolo 80 (revisione omessa per più di una volta); per questo si rinvia alla lettura della
tabella sinottica allegata e della tabella grafica delle revisioni, per una più facile applicazione delle sanzioni, fermo restando il fatto che ormai i termini di revisione sono pressoché unificati.

2. LE REVISIONI PER L’ANNO 2016
 OPERAZIONI DI REVISIONE ANNUALE
Come per i precedenti anni, nel 2016 sono sottoposte a revisione annuale le seguenti categorie di veicoli:
– autoveicoli isolati destinati al trasporto di persone e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore ad otto (autobus);
– autoveicoli isolati destinati al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg;
– rimorchi e semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg;
– autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente;
– autoambulanze;
– Veicoli atipici; non è più prevista la revisione annuale dei veicoli di interesse storico collezionistico.
Sono esclusi dalla revisione i veicoli immatricolati nell’anno 2016, ovvero sottoposti, sempre nel 2016, a visita e prova per l’accertamento dei requisiti d’idoneità alla circolazione ai sensi dell’articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
I veicoli elencati devono essere sottoposti a revisione per la prima volta nell’anno successivo alla prima immatricolazione, entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni anno entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione.
Per questi veicoli è consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza per essi prescritti, in presenza di prenotazione effettuata entro detti termini, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili le sanzioni di cui all’articolo 80 del codice della strada.
Non è possibile concedere tale agevolazione qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata, con provvedimento ancora operante, fatta salva l’applicazione delle sanzioni relative alla circolazione del veicolo non immatricolato o con carta di circolazione sospesa o ritirata.
Eventuali prenotazioni avanzate dopo la scadenza dei termini sono inefficaci ai fini del consenso alla circolazione, permettendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di
revisione nel giorno in cui la visita stessa risulti prenotata, sempre con le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione.
Le operazioni di revisione dei veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e dei veicoli capaci di contenere oltre 16 persone compreso il conducente sono effettuate esclusivamente presso gli uffici della motorizzazione.

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Tabella Revisioni 2016

Schema revisioni 2016