Autocarro con un apparecchio ricetrasmittente (M. Marchi)

8 Gennaio 2016
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DOMANDA
Abbiamo fermato un autocarro che aveva installato un apparecchio ricetrasmittente: la materia è stata liberalizzata oppure è ancora necessario il titolo autorizzatorio?

RISPOSTA
La fattispecie è regolamentata e sanzionata da:
– D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 – “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni”;
– D.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 – “Codice delle comunicazioni elettroniche”.

Radioamatore
L’attività di radioamatore consiste nell’espletamento di un servizio, svolto in linguaggio chiaro, o con l’uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale, di
intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica della radioelettricità a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica. Può essere svolta con apparato portatile anche su mezzo mobile, escluso quello aereo. È libera l’attività di solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuita al servizio di radioamatore.

Autorizzazioni
L’ autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazioni di radioamatore è di due tipi:
– classe A – abilitato all’impiego di tutte le bande di frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze
– al servizio di radioamatore ed al servizio di radioamatore via satellite con potenza massima di 500 Watt;
– classe B – abilitato all’impiego delle stesse bande di frequenza, limitatamente a quelle uguali o superiori a 30 MHz con potenza massima di 50 Watt.
Per conseguire l’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazione di radioamatore è necessario che il richiedente sia in possesso della relativa patente di operatore, di classe A o di classe B.

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