Abrogazione di taluni reati e introduzione di sanzioni civili – in vigore dal 6 febbraio 2016

6 Febbraio 2016
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Per effetto del decreto 15 gennaio 2016, n. 8, che ha dato seguito alla delega contenuta nella legge 28 aprile 2014, n° 67, sono stati abrogati alcuni illeciti costituenti reato provvedendo al conseguente coordinamento delle norme che li richiamavano e sono state introdotte sanzioni pecuniarie civili per compensare le abrogazioni. Per il dettaglio delle abrogazioni e delle modifiche si rinvia alla parte conclusiva.

Senza dilungarsi oltre, tenuto conto che la trasformazione dell’illecito penale in illecito civile non determina una specifica competenza per gli organi di polizia, si evidenziano i punti di maggiore interesse sotto il profilo operativo.

Abrogazione dei reati in materia di falsità in scrittura privata. L’abrogazione dei reati di cui agli articoli 485 e 489, comma 2, del codice penale comporta che, dal 6 febbraio 2016 non è più reato la falsificazione dei documenti assicurativi e nemmeno l’uso di tali atti falsificati (peraltro, in precedenza i reati erano procedibili a querela di parte). Ciò determina l’impossibilità di procedere al sequestro probatorio di cui all’articolo 354 cpp, non sussistendo alcuna esigenza di assicurare la prova per il procedimento penale. Tuttavia, anche per l’illecito amministrativo può sussistere la medesima esigenza, viste anche le conseguenze che possono essere legate alla contestazione della violazione dell’articolo 193, nell’ipotesi di cui al comma 4-bis che rende indefettibile la confisca del veicolo e che, quindi, può alimentare il contenzioso. Non esistendo nel procedimento amministrativo una figura analoga al sequestro probatorio, si ritiene comunque possibile procedere al sequestro della cosa che servì a commettere l’illecito amministrativo e di cui, comunque, non è consentito l’uso, ex art. 13 della legge 689/81, in relazione all’articolo 20 della medesima legge. Ovviamente, rimangono invariate le procedure dell’articolo 193, comma 4-bis, del codice della strada, per le quali non era necessario l’accertamento del reato per disporre la confisca del veicolo e, quindi, il sequestro definitivo del mezzo.

Ingiuria. Il reato di ingiuria è stato abrogato. Pertanto dal 6 febbraio 2016, salvo ricorra l’ipotesi della nuova figura dell’oltraggio a pubblico ufficiale, le offese rivolte agli agenti o agli ufficiali in servizio non sono più tutelate da alcuna norma penale. Residua la sola azione per il risarcimento del danno dalla quale può derivare la sanzione civile che il giudice può irrogare all’esito del processo. Ciò vale anche per quanto riguarda chi si presenterà dal 6 febbraio 2016 per sporgere querela per ingiuria; in tali casi andrà informato l’interessato che il fatto non costituisce più reato e che potrà, ove lo ritenga, intraprendere il procedimento civile per il risarcimento del danno e per l’applicazione della sanzione civile.

Danneggiamento. Il reato non è stato del tutto abrogato, ma è stato modificato negli elementi costitutivi, per cui rimane illecito penale solo se l’azione (distruggere, disperdere, deteriorare, ovvero rendere, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui) avviene con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero se il fatto determina l’interruzione di un pubblico servizio o di un servizio di pubblica utilità. Il reato è perseguibile d’ufficio sia nell’ipotesi semplice del primo comma, sia nelle ipotesi speciali del secondo comma. Rimane reato ed è sempre perseguibile d’ufficio il danneggiamento, la distruzione, la dispersione, il deterioramento e anche rendere in tutto o in parte inservibili edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centro storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7 dell’articolo 625[1], le opere destinate all’irrigazione, le piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, le attrezzature e gli impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Conseguenze dirette. È appena il caso di evidenziare che non saranno più trattati come reati i comportamenti oggetto della riforma di cui trattasi, per cui non si procederà più secondo il codice di procedura penale e il codice penale e, quindi, non saranno nemmeno più raccolte le denunce per i reati abrogati.

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