OCCUPAZIONE DELLA SEDE STRADALE – E’ nulla la multa per l’occupazione del marciapiede soggetto a pubblico passaggio (art. 20 c.d.s.), se l’ente, nel giudizio di opposizione, non produce i documenti amministrativi da cui risulti che l’area occupata è ceduta al Comune.

24 Febbraio 2016
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