PROVENTI MULTE: Nota interpretativa dell’Anci sulla ripartizione dei proventi delle multe stradali in attesa dell’emandando Decreto Interministeriale di cui all’art. 25, comma 2 della legge 29 luglio 2010, n. 120.

29 Febbraio 2016
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%

NOTA INTERPRETATIVA

Aggiornamento per l’annualità 2016 Ripartizione dei proventi delle multe stradali in attesa dell’emandando Decreto Interministeriale di cui all’art. 25 comma 2 della legge 29 luglio 2010, n. 120.

a cura dell’Area Sicurezza

Premessa

Nel fare riferimento al D.L. 16/2012 convertito in Legge n. 44/2012 e pubblicato in gazzetta Ufficiale il 28 aprile 2012, in materia di nuova destinazione delle sanzioni del codice della strada tra “enti proprietari” delle strade ed enti “accertatori” delle sanzioni rilevate con autovelox, al fine di garantire l’efficacia dell’attività di controllo finalizzata alla sicurezza stradale ed agevolare la predisposizione degli atti circa l’entrata in vigore di tali disposizioni, la presente intende chiarire i punti di criticità nelle more dell’emanando Decreto Interministeriale di cui all’art. 25 comma 2 della legge 29 luglio 2010, n. 120. Le disposizioni in questione sono:

Art. 4-ter commi 15 e 16 del D.L. 16/2012 convertito in Legge n. 44/2012
Art.142 commi 12- bis, 12-ter e 12-quater, D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada)
Art. 208, D.lgs. 285/1992 (Codice della Strada)
Art. 25, Legge n. 120/2010

Il comma 12-bis dell’art. 142 del D.Lgs. n. 285/1992 ha introdotto un nuovo obbligo di destinazione delle sanzioni per violazioni al codice della strada, non ancora entrato in vigore per la mancanza del relativo decreto attuativo. Il comma 12-quater dell’art. 142 del Codice della Strada modificato dalle lettere a) e b) del comma 15 dell’art. 4-ter, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, nel testo integrato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44 stabilisce che:

Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell’interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all’anno precedente, l’ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell’articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell’ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze…

Vedi il testo della Nota Anci