Se la patente è scaduta da molto tempo può essere giustificata la revisione per motivi tecnici (G. Carmagnini)

7 Marzo 2016
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Il Consiglio di Stato si occupa nuovamente del tema della revisione della patente scaduta da molti anni, di fatto senza smentire le precedenti prese di posizione della giustizia amministrativa rispetto alla prassi del MIT che, sul punto, aveva dovuto rivedere la propria posizione. Infatti, questa volta i giudici si occupano di un caso particolare, di una patente già oggetto di una restrizione di validità per questioni legate ai requisiti psicofisici, mentre, in precedenza, la prassi di ordinare la revisione della patente solo per il fatto che la scadenza era maturata da più di tre anni era generalizzata.

Infatti, in passato era prassi consolidata che il mancato pagamento della concessione governativa legittimasse l’ordine di revisione della patente, sulla base di una mera presunzione della carenza dei requisiti necessari per il mantenimento del titolo, così come il Ministero aveva impartito disposizioni in merito alla possibilità di ordinare la revisione della patente, unicamente sulla base del fatto che questa non fosse stata rinnovata per un lungo periodo, indicativamente superiore a tre anni.

Invece, secondo il giudice amministrativo, la patente di guida può essere assoggettata alla revisione straordinaria solo quando risultino in concreto e non già in astratto fondati dubbi circa il possesso dei requisiti psicofisici o della capacità tecnica, dubbi che possono essere desunti, per esempio, da un comportamento trasgressivo o, comunque, anomalo del soggetto interessato e che debbono trovare esternazione in una puntuale ed esauriente motivazione. Nessun nesso vi può essere tra l’omesso pagamento delle concessioni governative sulla patente (peraltro ormai da tempo abolite) e la presunzione di una carenza dei requisiti. Quindi, in conformità alla prevalente giurisprudenza amministrativa (cfr. T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. III, 16 ottobre 2003, n. 4800; T.A.R. Lazio Latina, 18 dicembre 2003, n. 1292; T.A.R. Veneto, sez. III, 18 marzo 2002, n. 1106), l’atto con cui si dispone la revisione di una patente di guida, pur avendo natura latamente discrezionale, presentandosi come espressione di un potere cautelare esercitato a tutela dell’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale, deve comunque essere correlato alla presenza di elementi di giudizio che possano mettere in dubbio l’idoneità tecnica del conducente alla guida.

Tale principio è stato ribadito anche più di recente dal T.A.R. Lombardia–Milano – Sez. III – Sentenza 16 gennaio 2006, n. 55 e del costante indirizzo espresso dalla giustizia amministrativa pare infine aver preso atto anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, con una più recente circolare  ha rivisto le disposizioni impartite con la precedente circolare n. 16/71, con la quale aveva indicazioni sui criteri da adottare nei casi in cui si fosse rilevato che la patente di guida fosse rimasta priva di validità, per mancato rinnovo, per un lungo periodo. Secondo il Ministero vi sono state delle applicazioni non corrette della suddetta circolare da parte degli uffici provinciali della Motorizzazione civile e, pertanto, la revisione non deve essere disposta obbligatoriamente ogni qualvolta si sia superato il limite dei tre anni dall’ultimo rinnovo, ma la valutazione va fatta caso per caso. A tal fine, secondo il Ministero, devono essere prese in considerazione le argomentazioni prospettate dal richiedente circa i motivi del ritardo nella richiesta di conferma, ovviamente, messo a conoscenza dell’avvio del procedimento a suo carico. Così, in fase di partecipazione al procedimento, l’interessato dovrà dimostrare di non aver perso i requisiti di idoneità tecnica alla guida successivamente alla data di scadenza della patente, servendosi anche di prove documentali e dichiarazioni di terzi, raccolte ai sensi del dPR 445/00.

Nel caso esaminato nella sentenza che si propone il caso è però più articolato e si riferisce a un soggetto che, leggendo la ricostruzione dei fatti in premessa alla decisione, non solo aveva una patente scaduta da molti anni, ma aveva anche evidenziato problemi relativi all’abuso di alcol, per cui è da ritenere che gli elementi a sostegno del ragionevole dubbio circa le capacità tecniche del conducente siano stati valutati complessivamente e non solo per una semplice presunzione generica.

Vedi al sentenza