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GUIDA SENZA PATENTE
Lo stato di necessità non può essere invocato da colui che guida senza patente quando sussista la possibilità di ovviare al pericolo altrimenti

Sicché l’esimente di cui all’art. 54 cod. pen. non è applicabile quando non sia stata dimostrata l’assoluta impossibilità dì ricorrere a mezzi di trasporto diversi per provvedere all’opera di soccorso.
Vedi il testo della sentenza della Cassazione penale sezione VII, 3 marzo 2016, n. 8771