OMICIDIO E LESIONI PERSONALI
Le nuove disposizioni in materia di omicidio e lesioni stradali – primo approccio operativo alle novità (G. Carmagnini – Parte I)

14 Marzo 2016
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Premessa

In attesa della pubblicazione del testo di legge sul c.d. omicidio stradale, legge che, si ricorda, entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in deroga all’ordinaria vacatio legis di 15 giorni, con questo approfondimento proverò a fornire un riassunto operativo relativamente alla Riforma del codice della strada, del codice penale e di procedura penale per quanto riguarda l’omicidio e le lesioni colposi derivanti da violazioni alla norme sulla circolazione stradale.

L’ampia riforma ha riguardato l’inasprimento delle sanzioni, penali e amministrative accessorie, ma le novità di maggiore interesse riguardano gli aspetti operativi in materia di arresto in flagranza di reato, di procedibilità d’ufficio, nonché di accertamento coattivo dello stato di ebbrezza o di alterazione derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Riflessi indiretti, determinati dall’aumento dei limiti edittali delle pene detentive, si registrano anche per il fermo di indiziato di reato.

L’entità delle pene e delle sanzioni amministrative accessorie assume un interesse relativo dal punto di vista operativo, per cui, riguardo a questo argomento, si rinvia alla lettura delle modifiche contenute nel testo di legge e alla tabella sinottica allegata.

Prima di analizzare nel dettaglio le singole novità di interesse prettamente operativo è necessario chiarire alcuni aspetti generali, per meglio comprendere la portata della Riforma. In particolare, si evidenzia che l’articolo 589 del codice penale non contiene più alcun riferimento all’omicidio colposo derivante da violazioni di norme del codice della strada, ma rimane unicamente per sanzionare l’omicidio colposo generico e quello aggravato dalla violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Tutte le ipotesi di omicidio colposo derivanti dalla violazione di norme del codice della strada (di seguito “omicidio stradale”) sono transitate nel nuovo articolo 589-bis del codice penale.

Diversamente, l’articolo 590 del codice penale, continua, in via generale e residuale, a sanzionare le lesioni lievi (con prognosi fino a 40 giorni, se non ricorrono le ipotesi dell’articolo 583 cp che, al di là della durata della prognosi, qualificano le lesioni gravi e gravissime(1)), anche se derivanti da violazioni alle norme del codice della strada (di seguito “lesioni stradali lievi”), oltre che le lesioni gravi e gravissime per cause diverse da quelle determinate da violazioni della disciplina in materia di circolazione stradale, ovvero nelle ipotesi aggravate dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

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