OMICIDIO STRADALE E LESIONI PERSONALI
Le nuove disposizioni in materia di omicidio e lesioni stradali – primo approccio operativo alle novità (G. Carmagnini – Parte III)

17 Marzo 2016
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4. Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti e prelievi coattivi.

L’altra novità di assoluta rilevanza operativa riguarda il prelievo coattivo in caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per determinare l’alcolemia o l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di un conducente che abbia cagionato lesioni gravi/gravissime o la morte di una o più persone (590-bis e/o 589-bis).
Perché sia applicabile la coazione nell’accompagnamento e/o nell’effettuazione dei prelievi è necessario che sia già stato accertato il reato di cui agli articoli 590-bis e/o 589-bis (ovviamente dove il soggetto attivo sia un conducente alla guida di un veicolo) e quindi che sia chiaro non solo l’effetto (le lesioni gravi e gravissime o l’omicidio colposo), ma anche la causa (o concausa) ricollegabile alla violazione di una o più norme del codice della strada. Pertanto, il solo fatto che dal sinistro siano derivate lesioni gravi o gravissime, ovvero la morte di una o più persone, non legittima la coazione nell’esecuzione dei prelievi, ma occorre che vi sia già la piena consapevolezza che si è di fronte a una responsabilità (o corresponsabilità) del conducente da sottoporre al prelievo coattivo.
Nulla cambia nella fase preliminare dell’accertamento, per cui se i conducenti sono ancora sul luogo del sinistro si procederà come sempre mediante l’accertamento qualitativo non invasivo. In caso di rifiuto ricorrerà la fattispecie contravvenzionale di cui agli articoli 186, comma 7 e/o 187, comma 8 del codice della strada. Se vi è già la certezza che ricorra uno dei reati previsti dagli articoli 589-bis o 590-bis del codice penale, permanendo il rifiuto, dovrà essere disposto l’accompagnamento coattivo per i prelievi ai sensi dell’articolo 359-bis, comma 3-bis, del codice di procedura penale. Questo vale anche nel caso in cui sia stato richiesto al conducente di sottoporsi direttamente alla prova con l’etilometro, ovvero nel caso in cui all’esito positivo dell’esame qualitativo non invasivo sia stato accompagnato presso il comando e qui abbia rifiutato di sottoporsi alla prova con l’etilometro.
Nel caso in cui il conducente sia stato già trasportato all’ospedale valgono le stesse considerazioni, per cui, ferma restando la piena utilizzabilità dei prelievi effettuati dal personale sanitario di iniziativa, per finalità medico diagnostiche, in caso di rifiuto di sottoporsi ai prelievi direttamente richiesti ai sensi dell’articolo 354 del codice di procedura penale, oltre al reato specifico previsto dal codice della strada, se è già accertata la responsabilità per i reati di cui agli articoli 589-bis e/o 590-bis del codice penale, dovrà essere disposto il prelievo coattivo.

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