Gli adempimenti obbligatori dei Comandanti per il nuovo Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi (C. Malavasi)

21 Marzo 2016
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
Al fine di consentire ai servizi finanziari di approntare le necessarie scritturazioni contabili in vista dell’approvazione del documento obbligatorio sia del Conto Consuntivo 2015 che del bilancio di previsione 2016-2018, risulta necessario che i Comandanti formulino specifiche evidenze sul riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, in coerenza con le disposizioni della contabilità armonizzata.
Particolare attenzione dovrà essere posta in merito alla corretta rappresentazione dei crono programmi degli investimenti finanziati con i fondi dell’art. 208 c.d.s. al fine di imputare correttamente le spese da sostenere nei relativi anni di competenza.

Qui di seguito le regole per i residui attivi e passivi a cui i Comandanti  dovranno attenersi.

RESIDUI PASSIVI

Si precisa in via preliminare come i residui possono essere mantenuti nell’anno 2016 solo ed esclusivamente nel caso in cui l’obbligazione sia esigibile al 31/12/2015 in caso contrario l’imputazione dovrà essere effettuata nell’anno 2016 o seguenti, sia quale reimputazione che quale cancellazione dei residui secondo quanto qui di seguito evidenziato. Alcuni esempi potranno chiarire la ragione giuridica del loro mantenimento:

• Acquisto di beni o prestazioni di servizi. È possibile mantenere il residuo e procedere al relativo pagamento in conto residui solo quando la consegna del bene o la prestazione di servizi sia avvenuta entro il 31/12/2015. A differenza dell’anno passato, infatti, dove era possibile effettuare i pagamenti in conto residui prima del riaccertamento straordinario, a partire dall’anno 2016 ciò non è più possibile essendo entrati a regime i principi della contabilità finanziaria potenziata ai sensi dell’art.183, comma 5, TUEL il qual dispone quanto segue “Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”.

Continua a leggere