GUIDA IN STATO DI EBBREZZA – Confisca del veicolo e sospensione della patente di guida – sentenza della Corte di Cassazione penale, 1.3.2016

30 Marzo 2016
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Rispetto alla violazione dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), è stabilito che, con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato (“salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato”).
La confisca prevista dal D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, come modificato dalla L. n. 120 del 2010, ha oggi natura giuridica di sanzione amministrativa accessoria; spetta conseguentemente al giudice penale “delibare a tali fini la fattispecie, tenuto conto, peraltro, del generale principio della competenza del giudice penale ad infliggere anche le sanzioni amministrative conseguenti alla commissione di un reato”. Permane, quindi, l’obbligo del giudice di disporla per quei reati per i quali è prevista
Va annullata senza rinvio la sentenza con la quale il giudice ha illegittimamente applicato le sanzioni amministrative accessorie in misura inferiore al minimo edittale, con la precisazione che – seppure non è di norma possibile una correzione di errori da parte della Corte di legittimità, in quanto il rapporto negoziale sottostante preclude ogni intervento che alteri i termini dell’accordo e incida sul consenso prestato – tuttavia, la possibilità di correggere l’errore di diritto (quale l’errato calcolo della sanzione amministrativa accessoria, che consegue di diritto all’applicazione della pena e che è sottratta alla disponibilità delle parti) ricorre ogni qual volta la sanzione amministrativa accessoria possa essere applicata in una misura corrispondente alla entità della pena concordata.

 

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