Ordinanza sindacale limitativa di parcheggio

I Comuni hanno la facoltà di vietare la sosta indiscriminata sull’area antistante ai passi carrabili, su richiesta dei titolari di questi ultimi, previo pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.TAR Toscana, 15.3.2016

1 Aprile 2016
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Un Comune vieta la sosta su un lato della carreggiata, per istanza di due signori, titolari di un posto auto ubicato sul lato opposto della strada interessata dal divieto. Il Comune ha adottato così una ordinanza limitativa del parcheggio, con apposizione di segnaletica stradale ad hoc. Contro questa determinazione alcuni vicini di casa hanno proposto censure al collegio evidenziando, tra l’altro, la mancata comunicazione di avvio del procedimento. E inoltre la lesione del loro di diritto di parcheggio davanti a casa.

I Comuni hanno la facoltà di vietare la sosta indiscriminata sull’area antistante ai passi carrabili, su richiesta dei titolari di questi ultimi, previo pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico. Si tratta di un potere tecnico discrezionale che il Comune deve esercitare tenuto conto delle esigenze della viabilità, rispetto al quale non può essere disconosciuta in capo all’odierno ricorrente una posizione di controinteresse specifica e, per le ragioni già esposte, differenziata nei confronti di tutti gli altri residenti nella medesima area, discutendosi dell’apposizione di un divieto di sosta proprio in corrispondenza della sua abitazione.

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