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Rifiuto dell’etilometro e “particolare tenuità del fatto”

L’imputato, fermato dai Carabinieri, mostrò immediatamente i sintomi di un grave stato di alterazione alcoolica: forte alito vinoso, difficoltà di espressione, eloquio sconnesso, difficoltà di coordinamento dei movimenti, stato confusionale, equilibrio precario, andatura barcollante. Egli venne sottoposto al test qualitativo preliminare che ebbe esito positivo e rifiutò di sottoporsi all’alcoltest.
La Corte ricorda che “la causa di non punibilità per particolare tenuità dei fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., è compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcoolimetrico, previsto dell’art. 186, comma 7, cod. strada“. Tuttavia nel caso di specie si può escludere che sia ravvisabile un fatto specialmente tenue: il rifiuto è stato deliberato e motivato dall’esito dell’indagine preliminare; e d’altra parte lo stato d’alterazione era tanto marcato da consentire agevoli deduzioni sulla pericolosità della condotta di guida.
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