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Conseguimento nuova patente dopo revoca

L’art. 219 comma 3-ter c.d.s. prevede che se a seguito della condanna per una delle contravvenzioni di cui agli artt. 186, 186 bis e 187 sia stata disposta la revoca della patente, il condannato non possa conseguirne una nuova prima di tre anni dalla data di accertamento della violazione, cioè alla data di contestazione da parte dell’Organo accertatore, e non da quella del passaggio in giudicato della sentenza o del decreto di condanna.
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