Legittima la sanzione elevata fuori dall’orario di lavoro

Per il Tribunale di Trento le funzioni di polizia stradale sono permanenti, esplicabili nell’arco delle 24 ore

12 Maggio 2016
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Riceviamo e pubblichiamo una lettera di ringraziamento da parte di un nostro abbonato, che con l’occasione salutiamo e ringraziamo a nostra volta.

In esito alla vostra cortese risposta fornitami in data 28.08.2015 (Accertamenti fuori servizio e legittimità del verbale), relativa ad un quesito in riferimento alla legittimità dell’accertamento di una violazione al C.d.S. eseguito da agente di polizia locale al di fuori dell’orario di servizio, sperando di fare cosa gradita e di incrementare i contributi giurisprudenziali in merito alla vexata quaestio della dignità degli accertamenti in materia di polizia stradale anche al di fuori dell’orario di servizio, trasmetto in allegato copia della sentenza pronunciata dal Tribunale di Trento in data 22.04.2016 e pubblicata in data 02.05.2016 (sent. 470/2016, dott.ssa Serena Alinari).

Di particolare interesse, non solo l’attenta ricostruzione, da parte del Giudice dell’appello, del quadro delle fonti e la ricognizione della (scarna ed a volte ondivaga) giurisprudenza rinvenibile in materia, ma la definitiva affermazione, quanto meno a livello territoriale,  che “la normativa in vigore non pone alcun limite temporale quanto allo svolgimento delle funzioni degli agenti di Polizia Municipale impegnati nell’attività di polizia stradale” (pag. 5), [funzioni] finalmente slegate quindi dai limiti (temporali e territoriali) di cui invece soffrono le attribuzioni in materia di polizia giudiziaria.

Secondo il Giudice di Trento, infatti, ai fini dell’esercizio delle funzioni di polizia stradale non rileva che l’operatore sia fuori servizio ed in abiti borghesi o che non abbia con sé la dotazione usualmente utilizzata per la redazione del verbale di contestazione, rendendosi invece necessario operare una comparazione fra interessi e diritti individuali e collettivi, nell’ambito della quale prevalgono necessariamente questi ultimi, atteso il valore di rango costituzionale della sicurezza collettiva della circolazione.

In conclusione, come valorizzato dal Giudice del capoluogo trentino, “l’agente di Polizia Municipale ha, pertanto, correttamente ottemperato ai propri compiti di accertamento e di contestazione della violazione del Codice della Strada, se pur non in servizio, dal momento che le funzioni di polizia stradale sono funzioni istituzionali permanenti, esplicabili nell’arco delle 24 ore”, confermando le motivazioni che portavano la Polizia Municipale di Trento a proporre l’appello alla sentenza del Giudice di prime cure.

Ringraziando per la disponibilità e per il contributo decisivo ricevuto, rimango a disposizione e rinnovo l’apprezzamento per il vostro supporto.

 

Leggi la sentenza del tribunale di Trento