Opposizione a sanzioni amministrative

Gli onorari non sono mai dovuti quando l’ente pubblico non si avvale del difensore tecnico

13 Maggio 2016
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Il privato soccombente nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative non può essere condannato al pagamento degli onorari professionali se l’Amministrazione non ha affidato la propria difesa ad un avvocato ma si è fatta rappresentare da un proprio funzionario delegato. Così ha stabilito la Suprema Corte nella Sent. 8413 del 2016, la quale ha aprecisato che “l’autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando – come nel caso in esame – sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (il che è consentito dall’art. 23, 5 °cc. 1. n. 689/1981), non può ottenere la condanna dell’opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell’ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente  affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota”.

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