Contrassegno invalidi: interpretazione estensiva

La capacità di deambulazione sensibilmente ridotta deve essere valutata non solo con riferimento a deficienze degli arti inferiori: anche menomazioni agli arti superiori o malattie psichiche possono determinare una grave difficoltà negli spostamenti

30 Maggio 2016
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Rispondendo ad un quesito, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti precisa che nella definizione di persona invalida, ai sensi del Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione, non rientrano unicamente i soggetti che riportano menomazioni  agli arti inferiori tali da comportare capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta.

Nel silenzio della legge infatti, possono essere comrpesi nella categoria anche i non vedenti, i disabili psichici e i soggetti che presentano menomazioni agli arti superiori. Il discrimine non risiede tanto nella causa della condizione patologica, quanto piuttosto nella oggettiva situazione di non autonomia della persona nel rapporto con la mobilità e con la strada tale da rendere non solo auspicabile ma assolutamente necessaria la mediazione di terze persone per gestirne gli spostamenti.

Leggi il Parere 11 marzo 2016, n. 1567 del MIT